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Testo normativo
Art. 78
Costituzione
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Lo stato di guerra lo deliberano le Camere
Solo il Parlamento può deliberare lo stato di guerra, e decide quali poteri dare al Governo. Il Presidente della Repubblica la dichiara, ma non la decide.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Cosa significa
Nove parole che collocano la decisione più grave nelle mani dell'organo eletto, non del Governo e non del Capo dello Stato. La sequenza costituzionale è precisa: **le Camere deliberano**, il **Presidente della Repubblica dichiara** lo stato di guerra (articolo 87), il **Governo esercita** i poteri che le Camere gli conferiscono. Nessuno dei tre può fare da solo il passaggio decisivo. «Conferiscono al Governo i poteri necessari» significa che i poteri straordinari **non nascono dallo stato di guerra**: vanno attribuiti espressamente, e nella misura decisa dal Parlamento. Non è una delega in bianco. Questo articolo va letto insieme all'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Le due norme non si contraddicono: l'articolo 11 esclude la guerra di aggressione, l'articolo 78 disciplina l'ipotesi in cui il Paese si trovi comunque in guerra. Nella pratica lo stato di guerra non è mai stato deliberato nella storia repubblicana. Le missioni militari all'estero seguono un percorso diverso, disciplinato dalla legge 145/2016: deliberazione del Consiglio dei ministri, comunicazione alle Camere e loro autorizzazione. È un procedimento che non passa dall'articolo 78, ed è stato oggetto di discussione proprio per questo. Va ricordato infine che l'articolo 60 consente di prorogare la durata delle Camere solo in caso di guerra, e l'articolo 27 vietava la pena di morte salvo che nelle leggi militari di guerra fino alla riforma del 2007: lo stato di guerra è la sola condizione a cui la Costituzione riconnette poteri eccezionali.
A chi si applica
Riguarda gli organi costituzionali; interessa tutti i cittadini per le conseguenze che comporta.
Quando non si applica
Non si applica alle missioni militari internazionali, che seguono la legge 145/2016.
Cosa puoi fare
Le deliberazioni sulle missioni internazionali sono pubbliche e votate dalle Camere ogni anno: gli atti si trovano nei documenti parlamentari, con l'elenco delle missioni e le risorse.
Attenzione
«Guerra» nel linguaggio politico si usa in molti sensi. Nel senso dell'articolo 78 è un atto formale che in Italia non è mai stato deliberato dal 1948.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.