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Testo normativo

Art. 76

Costituzione

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La delega al Governo: come nascono i decreti legislativi

In parole semplici

Il Parlamento può incaricare il Governo di scrivere una legge, ma solo dicendogli i principi da seguire, entro un tempo preciso e su una materia definita. Il risultato è un «decreto legislativo».

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Cosa significa

È l'articolo che spiega da dove vengono i «decreti legislativi», cioè buona parte dei testi normativi con cui un cittadino ha realmente a che fare: il Codice del consumo, il Codice dell'ambiente, il Testo unico sull'immigrazione, il Codice della privacy sono tutti decreti legislativi. Il meccanismo ha due tempi. Prima il Parlamento approva una **legge delega**, che non contiene la disciplina ma le istruzioni per scriverla. Poi il Governo adotta il **decreto legislativo** che quella disciplina contiene. La Costituzione impone tre limiti cumulativi, e l'assenza di uno solo rende il decreto illegittimo: **Principi e criteri direttivi**: la delega deve dire *cosa* il Governo deve fare, non solo autorizzarlo a fare. Una delega in bianco è incostituzionale. **Tempo limitato**: la delega ha una scadenza; dopo, il Governo non può più esercitarla. **Oggetti definiti**: la materia deve essere circoscritta. Il controllo su questi limiti è affidato alla Corte costituzionale, che valuta il decreto legislativo per «eccesso di delega». È un vizio tecnico ma dagli effetti pesanti: una norma può essere annullata anni dopo perché il Governo è andato oltre ciò che il Parlamento gli aveva chiesto. La differenza con il decreto-legge dell'articolo 77 è netta e va tenuta ferma: il decreto legislativo nasce da una delega **preventiva** del Parlamento e non ha bisogno di conversione; il decreto-legge nasce dall'urgenza, entra in vigore subito e deve essere convertito entro sessanta giorni.

A chi si applica

Riguarda i rapporti fra Parlamento e Governo; interessa il cittadino perché gran parte dei testi normativi che lo riguardano sono decreti legislativi.

Quando non si applica

Non riguarda i regolamenti governativi, che sono atti amministrativi di rango inferiore alla legge, né i decreti-legge.

Cosa puoi fare

Quando si consulta un decreto legislativo conviene guardare anche la legge delega da cui deriva: è indicata nel preambolo. Serve a capire quale problema il Parlamento voleva risolvere, e talvolta a scoprire che il decreto ha fatto qualcosa di diverso.

Attenzione

«Decreto legislativo» e «decreto-legge» sono cose diverse, con procedimenti e tempi opposti, e vengono scambiati di continuo — anche nei titoli dei giornali. La sigla è d.lgs. per il primo, d.l. per il secondo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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