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Testo normativo
Art. 77
Costituzione
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il decreto-legge: entra in vigore subito, ma può sparire
In casi urgenti il Governo può fare una norma che vale subito. Ma il Parlamento deve convertirla in legge entro sessanta giorni, altrimenti è come se non fosse mai esistita. Durante la conversione il testo può cambiare parecchio.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti con valore di legge ordinaria; che quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli il giorno stesso per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni anche se sciolte; e che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ferma la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti sorti sulla loro base.
Cosa significa
Il decreto-legge è l'atto normativo che il cittadino incontra più spesso senza saperlo, ed è quello con il meccanismo più insidioso. **Entra in vigore subito**, di norma il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento produce effetti come una legge: obblighi, scadenze, sanzioni. Ma è **provvisorio**. Se il Parlamento non lo converte in legge entro **sessanta giorni**, decade — e decade «**sin dall'inizio**», cioè come se non fosse mai esistito. È la parte più delicata: chi ha fatto qualcosa confidando in quel decreto si trova senza base normativa, e le Camere possono, ma non devono, sanare i rapporti già sorti con una legge apposita. Il presupposto sono i «**casi straordinari di necessità e d'urgenza**». Sulla loro effettiva sussistenza la Corte costituzionale ha affermato di poter sindacare, e lo ha fatto in casi di evidente mancanza. Nella pratica il decreto-legge è diventato uno strumento ordinario di produzione normativa, molto al di là del disegno costituzionale: è un dato riconosciuto da tutte le parti, anche se le valutazioni divergono. Un punto pratico che conta: durante la conversione le Camere possono **emendare** il decreto. Il testo finale può essere molto diverso da quello entrato in vigore, e le modifiche valgono di regola dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione, non retroattivamente. Per questo, per sapere cosa vale in una certa data, non basta leggere il decreto: bisogna leggere il testo coordinato con la legge di conversione. La legge 400/1988 vi ha aggiunto limiti di contenuto — niente materie coperte da riserva di assemblea, niente ripristino di decreti decaduti — che la prassi ha spesso disatteso.
A chi si applica
Riguarda i rapporti fra Governo e Parlamento; interessa chiunque debba rispettare una norma introdotta con decreto-legge.
Quando non si applica
Non riguarda i decreti legislativi (art. 76), né i decreti ministeriali, che non hanno forza di legge.
Cosa puoi fare
Prima di adempiere a un obbligo introdotto da un decreto-legge conviene verificare due date: quella di entrata in vigore e quella di scadenza dei sessanta giorni. Su Normattiva il testo di un decreto convertito è pubblicato nella versione coordinata con la legge di conversione: è quella che fa fede, non il testo originario che circola nei primi giorni.
Attenzione
Un decreto-legge in vigore oggi può non esistere più fra due mesi, e con effetto retroattivo. Le notizie che annunciano una misura «già in vigore» spesso omettono che deve ancora essere convertita e può cambiare radicalmente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.