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Testo normativo

Art. 73

Costituzione

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore: tre momenti diversi

In parole semplici

Dopo il voto del Parlamento, il Presidente della Repubblica firma la legge entro un mese. Poi viene pubblicata, e di regola comincia a valere quindici giorni dopo: quel tempo serve perché tutti possano conoscerla.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione; che se le Camere ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta la legge è promulgata nel termine stabilito; e che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso.

Cosa significa

Tre passaggi che nel linguaggio comune diventano uno solo, e che invece cadono in giorni diversi. **Approvazione**: il Parlamento vota. La legge esiste come testo, ma non obbliga nessuno. **Promulgazione**: il Presidente della Repubblica la firma, entro un mese. È l'atto con cui la legge entra formalmente nell'ordinamento — e il momento in cui il Presidente può invece fermarsi e rinviarla alle Camere (articolo 74). **Pubblicazione ed entrata in vigore**: la legge esce in Gazzetta Ufficiale e diventa obbligatoria dopo **quindici giorni**. Quei quindici giorni si chiamano *vacatio legis* e servono a una cosa precisa: dare a tutti il tempo di conoscere una regola prima di doverla rispettare. È il presupposto pratico del principio per cui l'ignoranza della legge non scusa. Il termine può essere diverso, e spesso lo è: molte leggi entrano in vigore «il giorno stesso della pubblicazione». È legittimo, ma comprime quella garanzia, ed è una scelta che si può leggere nell'ultimo articolo di ogni legge. Per un cittadino la conseguenza pratica è netta: **la data che conta è quella di entrata in vigore**, non quella dell'approvazione di cui parlano i notiziari. Su ogni articolo di questo sito è indicata la data da cui il testo è vigente, e non è un dettaglio burocratico.

A chi si applica

A chiunque debba rispettare una legge.

Quando non si applica

Non riguarda i decreti-legge, che entrano in vigore di norma il giorno stesso della pubblicazione perché fondati sull'urgenza.

Cosa puoi fare

Prima di adempiere a un obbligo introdotto da una legge nuova, conviene leggerne l'ultimo articolo: è lì che si dice da quando vale. La Gazzetta Ufficiale è consultabile gratuitamente.

Attenzione

«È legge» detto il giorno del voto finale è impreciso: mancano ancora promulgazione, pubblicazione e di norma quindici giorni.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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