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Testo normativo
Art. 74
Costituzione
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il rinvio delle leggi alle Camere
Prima di firmare una legge il Presidente della Repubblica può rimandarla alle Camere spiegando per iscritto perché. Ma se il Parlamento la riapprova com'è, deve firmarla.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione; e che se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Cosa significa
È il potere di **veto sospensivo** del Capo dello Stato, ed è costruito con precisione: può fermare una legge una volta sola, e deve dire perché. Il **messaggio motivato** è un atto pubblico, indirizzato alle Camere e leggibile da chiunque. Non è una trattativa riservata: il Presidente espone in forma scritta le ragioni per cui ritiene che la legge non debba essere promulgata. Storicamente i motivi sono stati soprattutto di due tipi: dubbi di legittimità costituzionale, e mancanza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81. Il **secondo comma** è la chiave dell'equilibrio: se le Camere riapprovano lo stesso testo, il Presidente **deve** promulgarlo. Non può opporsi due volte. L'ultima parola resta al Parlamento, cioè all'organo eletto. Il rinvio è uno strumento usato con parsimonia — poche decine di casi in tutta la storia repubblicana — e proprio per questo pesante quando accade. Due precisazioni. Il rinvio riguarda la legge **nel suo complesso**: non esiste un veto su singoli articoli. E non si applica alle leggi di conversione dei decreti-legge quando i sessanta giorni stanno per scadere, dove il Presidente si è talvolta limitato a promulgare accompagnando l'atto con una lettera critica: uno strumento non previsto dalla Costituzione, nato dalla prassi.
A chi si applica
Riguarda il Presidente della Repubblica e le Camere.
Quando non si applica
Non consente un secondo rinvio della stessa legge, né il rinvio di singole parti.
Cosa puoi fare
I messaggi di rinvio sono pubblicati sul sito del Quirinale e negli atti parlamentari. Leggerne uno è il modo più diretto per capire come funziona il controllo del Capo dello Stato sulle leggi.
Attenzione
Il rinvio non è una bocciatura definitiva né un giudizio di incostituzionalità: quello spetta alla Corte costituzionale, e solo dopo che la legge è in vigore.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.