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Testo normativo

Art. 72

Costituzione

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Come si esamina una legge: aula, commissione, e le materie che non si delegano

In parole semplici

Una legge si esamina prima in commissione e poi in aula, votando articolo per articolo. In alcuni casi può approvarla la commissione da sola, ma basta una minoranza per riportarla in aula. Per Costituzione, legge elettorale, deleghe, trattati e bilanci l'aula è sempre obbligatoria.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dalla Camera, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale; che il regolamento prevede procedimenti abbreviati per i casi urgenti; che può prevedere l'esame e l'approvazione direttamente in commissione, con la possibilità per il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione di riportare il testo in aula; e che la procedura normale in aula è **sempre** obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Cosa significa

Qui c'è la meccanica quotidiana del Parlamento, e una garanzia che vale la pena conoscere. L'approvazione **articolo per articolo e con votazione finale** è la regola. Da qui si capisce perché il *maxiemendamento* con voto di fiducia è tanto criticato: comprime in un voto solo ciò che l'articolo immagina come una sequenza di voti. Le commissioni possono lavorare in tre modi: **referente** (istruiscono, poi decide l'aula), **redigente** (scrivono gli articoli, l'aula vota il testo finale), **legislativa o deliberante** (approvano loro la legge, senza passare dall'aula). L'ultima è un'eccezione italiana rara in Europa, e la Costituzione la circonda di una garanzia: basta il Governo, **un decimo** dei deputati o **un quinto** della commissione per riportare tutto in aula. È un potere in mano alla minoranza. Il quarto comma è il più importante per un cittadino: elenca le materie in cui l'aula **non può essere saltata**. Sono le materie in cui si tocca la Costituzione, le regole del voto, la delega al Governo, i trattati e i conti pubblici — cioè quelle in cui la maggioranza potrebbe cambiare le regole del gioco o impegnare il Paese. Su quelle si discute in aula, davanti a tutti, e si vota articolo per articolo.

A chi si applica

Riguarda il procedimento legislativo; interessa il cittadino perché determina quanto una legge è discussa prima di valere per tutti.

Quando non si applica

Non si applica ai decreti-legge e ai decreti legislativi, che nascono dal Governo e seguono gli articoli 76 e 77.

Cosa puoi fare

Sui siti di Camera e Senato ogni progetto di legge ha la scheda del suo iter: dice in quale sede è stato esaminato e quanti voti ha avuto. È il modo per verificare se una legge è stata davvero discussa o solo ratificata.

Attenzione

«Approvata in commissione» non significa che sia stata approvata di nascosto: è una sede prevista dalla Costituzione, e chiunque fra i soggetti indicati può riportarla in aula. Il problema semmai è quando nessuno lo chiede.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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