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Testo normativo
Art. 65
Costituzione
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi non può essere parlamentare, e chi non può esserlo restando altro
La legge dice chi non può essere eletto e chi, una volta eletto, deve rinunciare a un altro incarico. E nessuno può stare contemporaneamente alla Camera e al Senato.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore, e che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Cosa significa
Due parole tecniche che vengono usate come sinonimi e non lo sono, con conseguenze opposte. **Ineleggibilità**: una condizione che impedisce di essere eletti validamente, perché la posizione ricoperta potrebbe alterare la libertà del voto. Riguarda per esempio alcuni titolari di cariche di governo locale o chi ha rapporti particolari con lo Stato. L'elezione di chi è ineleggibile è **nulla**: non si sceglie, si annulla. **Incompatibilità**: si può essere eletti, ma poi si deve **scegliere** fra il seggio e l'altra carica entro un termine. Riguarda per esempio il cumulo con cariche pubbliche o con altri mandati elettivi. La differenza pratica è netta: nel primo caso il seggio non è mai stato validamente acquisito, nel secondo sì, e c'è un'opzione da esercitare. Il secondo comma vieta il doppio seggio. Non è una regola formale: un parlamentare che sedesse in entrambe le Camere voterebbe due volte sulla stessa legge, in un sistema in cui entrambe devono approvare lo stesso testo. Chi decide su queste situazioni non è un giudice, ma la Camera stessa: è la verifica dei poteri dell'articolo 66.
A chi si applica
A chi si candida o è eletto in Parlamento.
Cosa puoi fare
Le decisioni delle Giunte per le elezioni sono pubblicate negli atti parlamentari. Chi vuole verificare come è stata risolta una situazione di incompatibilità le trova lì.
Attenzione
«Ineleggibile» e «incompatibile» hanno conseguenze diverse — nullità dell'elezione contro obbligo di scelta — e vengono scambiati continuamente nel dibattito pubblico.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.