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Testo normativo

Art. 66

Costituzione

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La verifica dei poteri: è la Camera a giudicare i propri eletti

In parole semplici

Se c'è una contestazione sull'elezione di un deputato o di un senatore, a decidere è la Camera stessa, non un giudice. Per Regioni e Comuni invece decide il giudice.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Cosa significa

È una delle norme più discusse della Costituzione, e capirla richiede di dire chiaramente cosa comporta. In Italia il contenzioso sulle elezioni politiche **non va davanti a un giudice**: la decidono le Camere stesse, attraverso le Giunte per le elezioni. È la cosiddetta *verifica dei poteri*, un istituto di origine ottocentesca nato per difendere il Parlamento dalle ingerenze del potere esecutivo e giudiziario. La conseguenza è che l'organo che decide è composto dagli stessi soggetti la cui elezione si giudica. La Corte europea dei diritti dell'uomo, in un caso italiano deciso nel 2021, ha ritenuto compatibile con la Convenzione questo sistema, ma il dibattito interno resta aperto e le proposte di affidare il contenzioso a un giudice terzo sono numerose e trasversali. Va tenuto distinto il contenzioso **preparatorio** — quello sull'ammissione delle liste e dei candidati prima del voto — che invece va davanti al giudice amministrativo. Per le elezioni **regionali, comunali ed europee** il contenzioso è invece giurisdizionale a tutti gli effetti: l'eccezione riguarda solo Camera e Senato.

A chi si applica

Riguarda i parlamentari e chi contesta la loro elezione.

Quando non si applica

Non si applica alle elezioni regionali, comunali ed europee, dove decide un giudice.

Cosa puoi fare

Un elettore può presentare ricorso alla Giunta per le elezioni della Camera interessata: la procedura è pubblica e disciplinata dal regolamento parlamentare. Per le elezioni locali, invece, la strada è il TAR con termini brevi.

Attenzione

Che il Parlamento giudichi sé stesso è una peculiarità italiana, non la regola in Europa. Chi la presenta come normale o come scandalosa sta prendendo posizione in un dibattito reale.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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