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Testo normativo
Art. 61
Costituzione
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I tempi fra una legislatura e l'altra
Dopo la fine di una legislatura si vota entro settanta giorni, e le nuove Camere si riuniscono entro venti giorni dal voto. Nel frattempo restano in carica le vecchie: il Paese non resta mai senza Parlamento.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti; che la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni; e che finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Cosa significa
Due termini e una garanzia. I **settanta giorni** e i **venti giorni** sono termini massimi, non indicativi: fissano il tempo entro cui il Paese deve tornare ad avere un Parlamento eletto. È una scelta contro il vuoto istituzionale, e va letta insieme al divieto di proroga dell'articolo 60. La **prorogatio** del terzo comma è la garanzia vera: le vecchie Camere restano in carica con i loro poteri finché le nuove non si riuniscono. Non esiste un giorno in cui l'Italia sia senza Parlamento. Questo serve, per esempio, se in quel periodo va convertito un decreto-legge o dichiarato lo stato di guerra. Una precisazione che nella pratica conta: le Camere in prorogatio possono giuridicamente fare tutto, ma per consuetudine costituzionale si limitano agli atti indifferibili. È una regola di correttezza, non un limite scritto, ed è stata discussa più volte proprio perché non è scritta. Il conteggio parte dalla «fine delle precedenti», cioè dalla scadenza naturale o dal decreto di scioglimento.
A chi si applica
Riguarda l'ordinamento; interessa il cittadino perché stabilisce entro quando si vota dopo la fine di una legislatura.
Quando non si applica
Non riguarda le elezioni regionali e comunali, che seguono regole proprie.
Cosa puoi fare
Chi vuole sapere se un decreto-legge è stato convertito da Camere in prorogatio può verificarlo confrontando le date sui siti di Camera e Senato: sono informazioni pubbliche e tracciabili.
Attenzione
Un Parlamento in prorogatio non è un Parlamento dimezzato: ha tutti i poteri. Che ne usi solo alcuni dipende da una consuetudine, non da un divieto.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.