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Testo normativo
Art. 60
Costituzione
((La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra))
.
((3))
Note di aggiornamento della fonte (3 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 27 febbraio 1963 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quanto dura una legislatura
Camera e Senato durano cinque anni. Possono finire prima se vengono sciolti, ma non possono durare di più: solo una guerra, e solo con una legge, consente di rimandare le elezioni.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni, e che la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Cosa significa
Cinque anni è la durata **massima ordinaria**, non un minimo garantito: le Camere possono essere sciolte prima dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 88, ed è successo molte volte nella storia repubblicana. La parte importante è la seconda: la durata **non si proroga** se non per legge e **soltanto in caso di guerra**. È una difesa contro il rischio più elementare per una democrazia, cioè un Parlamento che decide di restare in carica. Nessuna emergenza diversa dalla guerra — economica, sanitaria, di ordine pubblico — consente di rinviare le elezioni. Vale la pena saperlo, perché è il tipo di garanzia di cui ci si accorge solo quando manca. Nel testo originario il Senato durava sei anni e la Camera cinque: la legge costituzionale 2/1963 ha uniformato a cinque, perché due scadenze diverse producevano elezioni continue e maggioranze disallineate fra Camere con gli stessi poteri. Va letto insieme all'articolo 61: la proroga vietata qui è cosa diversa dalla **prorogatio**, cioè la naturale continuazione dei poteri delle vecchie Camere finché non si riuniscono le nuove.
A chi si applica
Riguarda le due Camere; interessa il cittadino perché fissa quando si torna a votare.
Quando non si applica
Non impedisce lo scioglimento anticipato, che è previsto dall'articolo 88 ed è cosa opposta alla proroga.
Cosa puoi fare
La data delle elezioni è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: è lì che si trova la data certa, non nelle previsioni giornalistiche.
Attenzione
«Proroga» e «prorogatio» sono cose diverse e vengono scambiate spesso: la prima è vietata salvo guerra, la seconda è normale e serve a non lasciare mai il Paese senza Parlamento.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.