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Testo normativo

Art. 56

Costituzione

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di

((quattrocento))

,

((otto))

dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

((20))

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per

((trecentonovantadue))

e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (3)

((20))

Note di aggiornamento della fonte (6 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.

5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

-------------

AGGIORNAMENTO (20)

La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
5 novembre 2020 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La Camera dei deputati: quanti sono e chi può esserlo

In parole semplici

I deputati sono 400, eletti direttamente da tutti i cittadini maggiorenni; otto rappresentano gli italiani all'estero. Per essere eletti bisogna avere almeno venticinque anni.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto; che i deputati sono quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero; che sono eleggibili tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni; e che i seggi si ripartiscono fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento. Il numero è stato ridotto da seicentotrenta a quattrocento dalla legge costituzionale 1/2020.

Cosa significa

Tre cose da tenere distinte. **Suffragio universale e diretto**: votano tutti i cittadini maggiorenni e votano direttamente i deputati, senza intermediari o grandi elettori. **Il numero**, che è la parte cambiata di recente. Il taglio da 630 a 400 deputati è stato approvato nel 2019 e confermato dal referendum del settembre 2020. Si applica dalla legislatura successiva. È una riforma su cui i giudizi restano divisi — chi la sostiene parla di costi e di efficienza, chi la critica di minore rappresentanza e di collegi più grandi e distanti — e questa scheda non arbitra il merito: registra che è in vigore. **L'età**: venticinque anni per essere eletti deputati, contro i diciotto per votare. È una differenza che la Costituzione mantiene volutamente. Il criterio di ripartizione dei seggi è **puramente demografico**: si divide la popolazione per 392 (i seggi non assegnati all'Estero) e si distribuisce in proporzione. Questo non dice nulla su *come* si vince un seggio: quello lo stabilisce la legge elettorale, che è legge ordinaria e in Italia è cambiata molte volte. Confondere i due piani è l'errore più comune: la Costituzione fissa quanti sono i deputati e come i seggi si spartiscono fra i territori, non il sistema elettorale.

A chi si applica

A tutti i cittadini elettori e a chi si candida.

Quando non si applica

Non stabilisce il sistema elettorale — proporzionale, maggioritario o misto — che è materia di legge ordinaria.

Cosa puoi fare

Per sapere con che regole si vota alle prossime elezioni bisogna leggere la legge elettorale vigente, non la Costituzione. Il Ministero dell'interno pubblica i risultati storici collegio per collegio: è la fonte per verificare, e non un commento.

Attenzione

Il numero dei parlamentari e il sistema elettorale sono due cose diverse, decise da fonti diverse. Una riforma del primo non cambia il secondo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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