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Testo normativo

Art. 55

Costituzione

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il Parlamento è fatto di due Camere

In parole semplici

Il Parlamento italiano ha due Camere con gli stessi identici poteri. Si riuniscono insieme solo per pochissime cose scritte nella Costituzione, come eleggere il Presidente della Repubblica.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e che si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Cosa significa

Due frasi che aprono tutta la seconda parte della Costituzione. Il **bicameralismo** italiano è particolare non perché ci siano due Camere — accade in molti Paesi — ma perché hanno **gli stessi poteri**: entrambe danno e tolgono la fiducia al Governo, entrambe fanno le leggi allo stesso modo (articolo 70). Non c'è una camera «alta» con funzioni diverse, come il Bundesrat tedesco che rappresenta i Länder o la House of Lords che ha poteri ridotti. Il secondo comma è più importante di quanto sembri: il **Parlamento in seduta comune** non è il Parlamento che lavora insieme quando gli conviene. È un organo distinto, che si riunisce solo nei casi che la Costituzione elenca, e non uno di più: - eleggere il Presidente della Repubblica (art. 83, con i delegati regionali); - riceverne il giuramento (art. 91); - metterlo in stato di accusa (art. 90); - eleggere un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135); - eleggere un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 104); - compilare l'elenco dei cittadini fra cui sorteggiare i giudici aggregati per i giudizi d'accusa (art. 135). Sono tutte funzioni di **garanzia**, non di indirizzo politico: si riuniscono insieme per scegliere chi dovrà controllare, non per governare. Presiede il Presidente della Camera.

A chi si applica

Riguarda l'ordinamento; interessa il cittadino perché determina come si formano le leggi e chi elegge gli organi di garanzia.

Quando non si applica

Il Parlamento in seduta comune non può fare leggi né votare la fiducia: fuori dai casi elencati, semplicemente non esiste.

Cosa puoi fare

Le sedute di entrambe le Camere sono pubbliche e trasmesse: si possono seguire in diretta sui siti istituzionali e riguardare in archivio. Vedere una votazione com'è andata davvero è spesso più istruttivo di leggerne il resoconto.

Attenzione

«Il Parlamento ha deciso» va sempre verificato: potrebbe essere una sola Camera, e per una legge questo non basta.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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