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Testo normativo
Art. 50
Costituzione
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il diritto di petizione alle Camere
Qualsiasi cittadino, anche da solo, può scrivere alla Camera o al Senato per chiedere una legge o segnalare un problema comune. Non serve un numero minimo di firme, ma nessuno è obbligato a risponderti.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Cosa significa
È lo strumento di partecipazione più semplice che la Costituzione mette a disposizione, e uno dei meno usati. Non richiede un numero minimo di firme: **può firmarla una persona sola**. Non richiede la forma di un articolato: si può chiedere una legge o semplicemente esporre una necessità comune. Va indirizzata a una delle due Camere. Va distinta con precisione da due istituti vicini, con cui viene continuamente confusa. Dalla **iniziativa legislativa popolare** dell'articolo 71: quella richiede cinquantamila firme e un testo redatto in articoli, e obbliga la Camera a prendere in esame una proposta di legge vera e propria. Dalle **petizioni online** su piattaforme private: quelle non hanno alcun valore giuridico, per quanto numerose siano le adesioni. Non entrano in nessun procedimento parlamentare. Il limite dell'istituto è nell'esito: la petizione viene assegnata alla commissione competente per materia, che può esaminarla o lasciarla senza seguito. Non esiste un obbligo di risposta al cittadino. È un diritto di accesso all'attenzione, non un potere di decisione. Le petizioni presentate sono pubblicate negli atti parlamentari e consultabili sui siti di Camera e Senato.
A chi si applica
Ai cittadini italiani.
Quando non si applica
Non obbliga le Camere a esaminare nel merito né a rispondere. Non riguarda gli altri organi: per l'amministrazione gli strumenti sono l'istanza, il reclamo e l'accesso agli atti.
Cosa puoi fare
Una petizione si scrive su carta libera, si firma e si invia al Presidente della Camera o del Senato; sui siti delle due Camere sono indicati indirizzi e modalità. Conviene essere specifici: indicare la norma da modificare o il problema concreto, con dati. Una petizione precisa ha più possibilità di essere ripresa da un parlamentare che una generica.
Attenzione
Una raccolta firme su un sito privato non è una petizione ai sensi di questo articolo, e non produce alcun effetto istituzionale, nemmeno con un milione di adesioni.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.