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Testo normativo
Art. 45
Costituzione
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le cooperative e l'artigianato
La Repubblica riconosce le cooperative — quelle vere, che danno un vantaggio ai soci e non un profitto agli investitori — e le favorisce, controllando che siano davvero tali. E deve tutelare l'artigianato.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità; e che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Cosa significa
La parola decisiva è **mutualità**: una cooperativa non nasce per dare un utile a chi vi investe, ma per dare un vantaggio diretto a chi ne fa parte — lavoro ai soci lavoratori, beni o servizi a condizioni migliori ai soci consumatori, un canale di vendita ai soci produttori. È questa la ragione per cui l'ordinamento le tratta diversamente dalle società ordinarie, con un regime fiscale proprio. Il riconoscimento non è però incondizionato: l'articolo chiede alla legge di assicurare «con gli opportuni controlli» il carattere e le finalità. È il fondamento della **vigilanza** sulle cooperative e della distinzione, introdotta dalla riforma del 2003, fra cooperative a mutualità prevalente e le altre. Le agevolazioni seguono la mutualità, non il nome. Il secondo comma sull'**artigianato** riconosce una forma d'impresa che il codice civile definisce a parte e che ha albi, regole e regimi propri. Nel 1947 era una scelta di politica economica: sostenere la piccola impresa diffusa invece della sola grande industria. Nel dibattito pubblico l'articolo viene talvolta usato per difendere qualunque soggetto che si chiami «cooperativa». Il testo tutela un modo di fare impresa, non un'etichetta: le cosiddette false cooperative — quelle usate per abbassare il costo del lavoro — sono esattamente ciò contro cui l'articolo chiede controlli.
A chi si applica
A chi partecipa a società cooperative e alle imprese artigiane.
Quando non si applica
Non copre le società che adottano la forma cooperativa senza averne la sostanza mutualistica: per quelle il regime agevolato non spetta.
Cosa puoi fare
Chi lavora in cooperativa ha una posizione doppia — socio e lavoratore — con diritti che derivano da entrambe. In caso di conflitto il regolamento interno e il contratto collettivo applicato sono i primi documenti da leggere; i sindacati seguono anche questo tipo di rapporto. Le irregolarità si segnalano all'autorità di vigilanza sulle cooperative.
Attenzione
Essere soci di una cooperativa non è come essere azionisti: si può essere chiamati a rispondere delle scelte dell'assemblea, e il ristorno non è un dividendo garantito.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.