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Testo normativo

Art. 46

Costituzione

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I lavoratori nella gestione delle aziende

In parole semplici

La Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione dell'azienda, ma lascia alla legge il compito di dire come — e per decenni quella legge non c'è stata.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Cosa significa

È, insieme all'articolo 39, la promessa costituzionale rimasta più a lungo senza séguito. Il testo riconosce un **diritto**, non una facoltà concessa dall'impresa: i lavoratori possono collaborare alla gestione. Ma lo rinvia interamente alle leggi «nei modi e nei limiti» — e per decenni quelle leggi non sono arrivate. Il modello che i costituenti avevano in mente, la cogestione di tipo tedesco con rappresentanti dei lavoratori negli organi societari, non è mai stato introdotto in Italia. Quello che esiste oggi è meno di questo e viene da altre fonti: i diritti di informazione e consultazione previsti dai contratti collettivi e dalle direttive europee, i comitati aziendali europei nelle imprese transnazionali, la partecipazione agli utili in forme contrattuali. Sono strumenti di **informazione e consultazione**, non di gestione. Nel 2025 il Parlamento è intervenuto sulla materia con una legge di iniziativa popolare promossa da un sindacato, che introduce forme di partecipazione dei lavoratori: chi vuole sapere cosa vale oggi deve leggere quella e i contratti collettivi applicati, perché è lì che la partecipazione prende forma concreta, non nell'articolo 46. La distanza fra il testo e la realtà è un dato, non un'opinione, ed è utile conoscerla: spiega perché in Italia si discuta di partecipazione dei lavoratori come di una novità, settant'anni dopo che la Costituzione l'aveva riconosciuta.

A chi si applica

A tutti i lavoratori dipendenti.

Quando non si applica

Non attribuisce di per sé un potere di voto o di veto sulle scelte aziendali: senza legge attuativa il diritto non è azionabile davanti a un giudice.

Cosa puoi fare

I diritti di informazione e consultazione che esistono davvero stanno nel contratto collettivo applicato in azienda: è il documento da chiedere e leggere, e il sindacato è il canale per farli valere.

Attenzione

Attenzione a chi cita questo articolo come se garantisse già oggi un potere dei lavoratori sulla gestione. Il rinvio alla legge non è una formalità: senza quella, il diritto resta enunciato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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