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Testo normativo
Art. 44
Costituzione
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La terra: limiti alla proprietà agricola e attenzione alla montagna
La legge può imporre obblighi e limiti a chi possiede terra agricola, per farla usare bene e in modo socialmente equo, e deve aiutare la piccola proprietà e le zone di montagna.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, e aiuta la piccola e media proprietà; e che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Cosa significa
Il primo comma nasce da un problema che nel 1947 era enorme: il **latifondo**, cioè grandi proprietà scarsamente coltivate accanto a popolazioni contadine senza terra. Da qui la riforma agraria dei primi anni Cinquanta, che espropriò e ridistribuì terreni soprattutto nel Mezzogiorno. È storia, ma spiega perché la Costituzione contiene un articolo così specifico su un settore. Quello che resta pienamente attuale è il principio: la proprietà agricola può essere gravata di **obblighi**, non solo di limiti. È il fondamento dei vincoli idrogeologici, degli obblighi di manutenzione dei fondi, delle regole sui consorzi di bonifica, e più in generale dell'idea che possedere terra comporti doveri verso il territorio. Il secondo comma sulle **zone montane** è una delle poche norme costituzionali che riconosce esplicitamente uno svantaggio territoriale. Su di esso poggiano la legge sulla montagna, le comunità montane e le misure di sostegno all'agricoltura di montagna, oggi in larga parte veicolate dai fondi europei per lo sviluppo rurale. Va letto insieme all'articolo 42: la funzione sociale della proprietà, qui, prende una forma concreta.
A chi si applica
Ai proprietari di terreni agricoli e alle popolazioni delle zone montane.
Quando non si applica
Non impone di per sé limiti immediati: è la legge ordinaria a stabilirli, e oggi la materia agricola è in larga parte regionale e condizionata dalla politica agricola comune europea.
Cosa puoi fare
Chi possiede o coltiva terreni trova le regole vere nella normativa regionale, nei piani territoriali e nei regolamenti dei consorzi di bonifica, non qui. Per i sostegni economici il canale sono i bandi regionali di sviluppo rurale, con scadenze annuali.
Attenzione
Molte disposizioni attuative di questo articolo sono state assorbite o superate dal diritto europeo. Citarlo per sostenere che oggi valgano ancora i limiti di estensione della riforma agraria è un errore storico.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.