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Testo normativo
Art. 41
Costituzione
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
((alla salute, all'ambiente,))
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
((e ambientali))
.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 9 marzo 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
L'iniziativa economica privata è libera, ma non contro la salute e l'ambiente
Puoi fare impresa liberamente, ma non se danneggi la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o la dignità delle persone. La legge può indirizzare l'economia verso fini sociali e ambientali.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera; che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. I riferimenti alla salute e all'ambiente sono stati inseriti dalla legge costituzionale 1/2022.
Cosa significa
È uno degli articoli più citati e più fraintesi, e da poco è anche uno dei pochi modificati. Il **primo comma** riconosce la libertà di intrapresa: aprire un'attività, organizzarla, deciderne le sorti. Non è una libertà minore delle altre. Il **secondo comma** ne fissa i limiti, e la modifica del 2022 li ha resi più espliciti. Prima il testo diceva «sicurezza, libertà, dignità umana»; la salute e l'ambiente sono stati aggiunti, insieme ai «fini ambientali» del terzo comma. La modifica ha viaggiato insieme a quella dell'articolo 9. Va detto con onestà cosa ha cambiato e cosa no: la tutela della salute e dell'ambiente come limiti all'impresa era già affermata dalla Corte costituzionale in via interpretativa. La riforma consolida nel testo un orientamento esistente, e questo può contare nel bilanciamento futuro, ma non ha creato un limite dal nulla. «**Utilità sociale**» è il concetto più elastico dell'articolo. Non autorizza qualunque intervento pubblico: la Corte costituzionale richiede che il limite sia previsto per legge, non arbitrario, e proporzionato. Il **terzo comma** è il fondamento della programmazione economica e dei poteri di controllo. Va letto sapendo che il quadro reale è oggi condizionato dal diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, che restringe molto il margine nazionale rispetto a quello che il testo del 1947 immaginava. Il bilanciamento fra impresa e salute non è teorico: è il terreno delle vicende industriali più aspre degli ultimi decenni, e la Corte costituzionale vi è intervenuta più volte.
A chi si applica
A chiunque svolga attività economica in Italia, imprese pubbliche e private.
Quando non si applica
La libertà di iniziativa economica non copre le attività illecite né esonera dalle autorizzazioni e dai controlli previsti dalla legge.
Cosa puoi fare
Chi apre un'attività trova le regole concrete nel codice civile, nelle normative di settore e negli adempimenti presso Camera di commercio, SUAP comunale e Agenzia delle entrate. Chi subisce un danno da un'attività economica — ambientale, sanitario — ha strumenti diversi: esposto all'ARPA o all'ASL, segnalazione al Comune, azione civile per il danno.
Attenzione
Questo articolo viene citato tanto a sostegno del libero mercato quanto a sostegno dell'intervento pubblico, perché contiene entrambe le cose. Una citazione del solo primo comma, o del solo secondo, è quasi sempre una citazione parziale.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.