Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Testo normativo

Art. 31

Costituzione

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Sostegno alla famiglia, protezione della maternità e dell'infanzia

In parole semplici

La Repubblica deve aiutare economicamente le famiglie, soprattutto quelle numerose, e proteggere le madri, i bambini e i giovani. Le misure concrete le stabiliscono le leggi.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e che protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Cosa significa

È una **norma di scopo**: indica alla Repubblica una direzione, senza attribuire al singolo un diritto immediatamente azionabile a una determinata somma di denaro. Da sola non fa nascere il diritto a un assegno: è la legge ordinaria che lo costruisce, e questo articolo è il suo fondamento e il suo limite di ragionevolezza. La distinzione conta nella pratica. Non si può andare da un giudice chiedendo un sostegno «in base all'articolo 31». Si può però discutere se una legge che esclude irragionevolmente una categoria di famiglie sia compatibile con questo articolo letto insieme all'articolo 3. Il secondo comma ha avuto conseguenze molto concrete: è il fondamento costituzionale della tutela della lavoratrice madre, del congedo di maternità e — con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della legislazione — del congedo di paternità. La Corte costituzionale ha più volte esteso tutele previste per la madre anche al padre, muovendo da questo articolo insieme agli articoli 3 e 29. «Istituti» nel secondo comma non significa istituti di ricovero: significa strumenti giuridici e organizzativi.

A chi si applica

A tutte le famiglie e a tutti i minori presenti sul territorio, indipendentemente dalla cittadinanza per le tutele fondamentali.

Cosa puoi fare

Le misure concrete oggi si trovano nelle leggi ordinarie: assegno unico e universale per i figli, congedi di maternità e paternità, congedi parentali, misure regionali e comunali. Gli enti a cui rivolgersi sono INPS per le prestazioni nazionali e i servizi sociali comunali per quelle territoriali.

Attenzione

Molte prestazioni familiari hanno termini di decadenza e decorrenze legate alla data della domanda, non alla data in cui il diritto è sorto. Presentare tardi può significare perdere mensilità.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Segnala un errore in questa pagina