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Testo normativo
Art. 30
Costituzione
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Mantenere, istruire ed educare i figli è un dovere prima che un diritto
I genitori devono mantenere, istruire ed educare i figli — tutti i figli, nati dentro o fuori dal matrimonio. Se non ne sono capaci, interviene la legge.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; che nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti; che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima; e che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Cosa significa
L'ordine delle parole nel primo comma non è casuale: «**dovere e diritto**», in questa sequenza. La posizione del genitore non è un potere sul figlio ma un ufficio nell'interesse del figlio. È la ragione per cui la legge del 2013 ha sostituito ovunque «potestà genitoriale» con «responsabilità genitoriale». I tre verbi hanno contenuti distinti: **mantenere** è provvedere ai bisogni materiali, **istruire** riguarda la formazione scolastica e culturale, **educare** riguarda la formazione della personalità. L'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età: dura finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica o non è colpevole di non averla cercata. Il secondo comma è il fondamento degli interventi dell'autorità: quando i genitori non possono o non riescono, non subentra il nulla, subentra la legge — servizi sociali, tribunale per i minorenni, affidamento, adozione. Il terzo comma va letto con attenzione perché è **in parte superato dai fatti normativi**. La clausola «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» rifletteva una distinzione fra figli legittimi e naturali che la legge 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013 hanno abolito: oggi esiste un unico stato di figlio, con gli stessi diritti successori e familiari. Il testo costituzionale non è stato modificato, ma la legislazione lo ha attuato eliminando la differenza che quel comma tollerava. Il quarto comma affida alla legge la ricerca della paternità, che oggi è un'azione giudiziaria imprescrittibile per il figlio.
A chi si applica
A tutti i genitori e a tutti i figli, senza distinzione fra nati dentro o fuori dal matrimonio.
Quando non si applica
Il dovere di mantenimento non è illimitato nel tempo: cessa quando il figlio raggiunge l'autosufficienza economica o quando l'inerzia nel cercarla gli è imputabile.
Cosa puoi fare
Per il mantenimento dei figli dopo una separazione l'autorità competente è il tribunale ordinario; per le situazioni di pregiudizio per il minore è il tribunale per i minorenni. Per il riconoscimento o l'accertamento della paternità l'azione è giudiziaria. In tutti questi casi il primo passo utile è un colloquio con un avvocato: molti diritti hanno termini e presupposti che non si intuiscono.
Attenzione
«Famiglia legittima» nel terzo comma è terminologia del 1947. Chi la legge oggi come diritto vigente sbaglia: la distinzione fra figli legittimi e naturali è stata abolita nel 2012-2013.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.