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CITTADINOINFORMATO
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Testo normativo

Art. 26

Costituzione

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

((5))

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
18 luglio 1967 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

L'estradizione del cittadino

In parole semplici

Un cittadino italiano può essere consegnato a un altro Stato solo se un trattato lo prevede espressamente. Per i reati politici non si consegna mai nessuno — tranne che per genocidio, escluso nel 1967.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali, e che non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Una legge costituzionale del 1967 ha stabilito che l'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio.

Cosa significa

Estradizione significa consegnare una persona a un altro Stato perché vi sia processata o vi sconti una pena. Per il **cittadino** la Costituzione pone una condizione in più rispetto allo straniero: non basta una legge italiana, serve che l'estradizione sia espressamente prevista da una convenzione internazionale che l'Italia ha stipulato. È una tutela della cittadinanza, non un divieto assoluto. Il divieto per **reati politici** è invece assoluto, e vale sia per il cittadino sia — per l'articolo 10, quarto comma — per lo straniero. La nozione di reato politico è stata ristretta nel tempo: non copre i fatti di terrorismo, e la legge costituzionale 1/1967 ne ha escluso espressamente il genocidio. È una modifica nata dopo il processo Eichmann e il dibattito internazionale sulla punibilità dei crimini di massa. Il quadro odierno è cambiato profondamente per un motivo che nel testo non si legge: dentro l'Unione europea la consegna non avviene più per estradizione ma con il **mandato d'arresto europeo**, che segue regole proprie e un procedimento giurisdizionale diverso. Chi cerca le regole per una consegna verso un altro Stato membro deve guardare lì, non alla disciplina classica dell'estradizione.

A chi si applica

Il primo comma riguarda i cittadini italiani; il divieto per reati politici riguarda tutti.

Quando non si applica

Non riguarda le consegne fra Stati dell'Unione europea, disciplinate dal mandato d'arresto europeo, né la Corte penale internazionale, che segue lo Statuto di Roma.

Cosa puoi fare

La procedura di estradizione è giurisdizionale: passa dalla Corte d'appello e può arrivare in Cassazione, e la decisione finale del Ministro della giustizia è impugnabile. È materia da avvocato penalista fin dal primo atto, non da gestire da soli.

Attenzione

«Reato politico» non è ciò che il senso comune intende. Non lo sono i reati commessi con finalità di terrorismo, e non lo è il genocidio. La qualificazione la fa il giudice, caso per caso.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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