Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Testo normativo

Art. 22

Costituzione

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Nessuno può essere privato del nome, della cittadinanza, della capacità giuridica per motivi politici

In parole semplici

Lo Stato non può toglierti il nome, la cittadinanza o la qualità di soggetto di diritto perché non gli piace quello che pensi o fai politicamente. È una regola nata dalle leggi razziali.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Cosa significa

È un articolo brevissimo scritto contro un ricordo preciso. Fra il 1938 e il 1945 lo Stato italiano tolse la cittadinanza, cambiò i nomi, ridusse la capacità giuridica di persone in ragione di ciò che erano o pensavano. I costituenti hanno messo per iscritto che questo non si fa più. Le tre cose protette sono diverse fra loro. La **capacità giuridica** è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri: si acquista con la nascita e, senza di essa, una persona non è soggetto dell'ordinamento ma oggetto. È il presupposto di tutto il resto. La **cittadinanza** è il legame giuridico con lo Stato. L'articolo non dice che non si può mai perdere — dice che non si può essere privati per motivi politici. La legge sulla cittadinanza prevede casi di perdita e revoca, e la loro compatibilità con questo articolo è discussa proprio su questo confine. Il **nome** è il segno dell'identità personale. Anche qui il divieto è mirato: il nome si può cambiare con le procedure previste, non lo si può togliere come sanzione politica. Il divieto è formulato per **motivo**, non per effetto. Non vieta di toccare questi tre beni: vieta di toccarli per una ragione politica.

A chi si applica

A chiunque si trovi sotto la giurisdizione italiana, non solo ai cittadini — la capacità giuridica e il nome non dipendono dalla cittadinanza.

Quando non si applica

Non impedisce le modifiche del nome richieste dall'interessato o disposte per le ragioni previste dalla legge, né la perdita o l'acquisto della cittadinanza secondo le regole ordinarie.

Cosa puoi fare

Se un provvedimento incide su uno di questi tre beni, la domanda utile è quale motivo è scritto nell'atto. Un provvedimento amministrativo deve essere motivato: la motivazione è ciò su cui si può discutere davanti a un giudice.

Attenzione

Questo articolo non è una garanzia generale sulla cittadinanza. Chi cerca le regole su come si acquista, si perde o si trasmette la cittadinanza deve guardare alla legge 91/1992, non qui.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Segnala un errore in questa pagina