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Testo normativo
Art. 22
Costituzione
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Nessuno può essere privato del nome, della cittadinanza, della capacità giuridica per motivi politici
Lo Stato non può toglierti il nome, la cittadinanza o la qualità di soggetto di diritto perché non gli piace quello che pensi o fai politicamente. È una regola nata dalle leggi razziali.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Cosa significa
È un articolo brevissimo scritto contro un ricordo preciso. Fra il 1938 e il 1945 lo Stato italiano tolse la cittadinanza, cambiò i nomi, ridusse la capacità giuridica di persone in ragione di ciò che erano o pensavano. I costituenti hanno messo per iscritto che questo non si fa più. Le tre cose protette sono diverse fra loro. La **capacità giuridica** è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri: si acquista con la nascita e, senza di essa, una persona non è soggetto dell'ordinamento ma oggetto. È il presupposto di tutto il resto. La **cittadinanza** è il legame giuridico con lo Stato. L'articolo non dice che non si può mai perdere — dice che non si può essere privati per motivi politici. La legge sulla cittadinanza prevede casi di perdita e revoca, e la loro compatibilità con questo articolo è discussa proprio su questo confine. Il **nome** è il segno dell'identità personale. Anche qui il divieto è mirato: il nome si può cambiare con le procedure previste, non lo si può togliere come sanzione politica. Il divieto è formulato per **motivo**, non per effetto. Non vieta di toccare questi tre beni: vieta di toccarli per una ragione politica.
A chi si applica
A chiunque si trovi sotto la giurisdizione italiana, non solo ai cittadini — la capacità giuridica e il nome non dipendono dalla cittadinanza.
Quando non si applica
Non impedisce le modifiche del nome richieste dall'interessato o disposte per le ragioni previste dalla legge, né la perdita o l'acquisto della cittadinanza secondo le regole ordinarie.
Cosa puoi fare
Se un provvedimento incide su uno di questi tre beni, la domanda utile è quale motivo è scritto nell'atto. Un provvedimento amministrativo deve essere motivato: la motivazione è ciò su cui si può discutere davanti a un giudice.
Attenzione
Questo articolo non è una garanzia generale sulla cittadinanza. Chi cerca le regole su come si acquista, si perde o si trasmette la cittadinanza deve guardare alla legge 91/1992, non qui.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.