- Home
- Norme
- Costituzione
- Art. 23
Testo normativo
Art. 23
Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
Lo Stato o un altro ente pubblico può obbligarti a pagare qualcosa o a fare qualcosa solo se una legge lo prevede. Non basta una decisione dell'ufficio.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Cosa significa
È l'articolo che sta sotto quasi tutti i rapporti fra cittadino e amministrazione in cui qualcuno deve dare o fare qualcosa senza volerlo. «Prestazione **personale**» è un fare: il servizio militare quando c'era, il servizio di leva civile, la testimonianza in giudizio, gli obblighi di cooperazione in caso di calamità. «Prestazione **patrimoniale**» è un dare: tributi, ma anche canoni, contributi, tariffe obbligatorie, prestazioni imposte da un monopolio legale. La chiave è la parola «imposta». Se una prestazione nasce da un contratto che hai scelto di firmare, questo articolo non c'entra. Se nasce da un atto autoritativo, o da una situazione in cui non hai alternativa reale, c'entra. «In base alla legge» è una **riserva relativa**, non assoluta: la legge non deve disciplinare tutto nel dettaglio, ma deve fissare i criteri e i limiti sufficienti a evitare che l'amministrazione decida arbitrariamente quanto e a chi chiedere. Un regolamento o una delibera possono completare il quadro; non possono crearlo dal nulla. In materia tributaria questo articolo lavora insieme all'articolo 53, che aggiunge il criterio della capacità contributiva.
A chi si applica
A chiunque, persone fisiche ed enti.
Quando non si applica
Non si applica alle prestazioni che derivano da un contratto liberamente concluso, né ai corrispettivi di un servizio realmente facoltativo.
Cosa puoi fare
Davanti a una richiesta di pagamento da parte di un ente pubblico, la prima cosa da cercare nell'atto è il riferimento normativo: quale legge, quale articolo. Deve esserci per iscritto. Se manca, o se rinvia solo a un atto interno dell'ente, è un punto su cui si può chiedere conto, in autotutela o davanti al giudice competente.
Attenzione
«In base alla legge» non significa che la legge debba stabilire l'importo esatto. Molte tariffe sono legittimamente fissate da atti amministrativi, purché la legge ne indichi i criteri. Contestare un importo perché non è scritto in una legge, di per sé, non porta lontano.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.