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Testo normativo
Art. 20
Costituzione
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Nessuno svantaggio per il carattere religioso di un ente
Una legge non può penalizzare un'associazione solo perché è religiosa: né vietandole cose né tassandola di più per quel motivo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali, per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Cosa significa
È una norma di non discriminazione rivolta al legislatore: vieta di trattare **peggio** un ente per il fatto di essere religioso. Nasce da una storia precisa — le limitazioni imposte in passato agli enti ecclesiastici — e guarda in quella direzione. Il punto che genera più equivoci è la direzione del divieto: l'articolo vieta gli svantaggi, non impone i vantaggi. Le agevolazioni di cui godono alcuni enti non discendono da qui: hanno altre fonti, e si discutono su altri piani. Chi cita l'articolo 20 per giustificare un'esenzione sta usando una norma che dice un'altra cosa; chi lo cita per contestarla, pure. Vale per associazioni e istituzioni di qualunque confessione, non solo cattoliche.
A chi si applica
Agli enti con carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto.
Attenzione
Le questioni sulle agevolazioni fiscali agli enti religiosi si affrontano leggendo la disciplina tributaria applicabile e le norme sugli enti non commerciali, non questo articolo. È il tipico caso in cui citare la Costituzione fa sembrare più solida un'affermazione che va invece verificata altrove.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.