Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Testo normativo

Art. 20

Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Nessuno svantaggio per il carattere religioso di un ente

In parole semplici

Una legge non può penalizzare un'associazione solo perché è religiosa: né vietandole cose né tassandola di più per quel motivo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali, per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Cosa significa

È una norma di non discriminazione rivolta al legislatore: vieta di trattare **peggio** un ente per il fatto di essere religioso. Nasce da una storia precisa — le limitazioni imposte in passato agli enti ecclesiastici — e guarda in quella direzione. Il punto che genera più equivoci è la direzione del divieto: l'articolo vieta gli svantaggi, non impone i vantaggi. Le agevolazioni di cui godono alcuni enti non discendono da qui: hanno altre fonti, e si discutono su altri piani. Chi cita l'articolo 20 per giustificare un'esenzione sta usando una norma che dice un'altra cosa; chi lo cita per contestarla, pure. Vale per associazioni e istituzioni di qualunque confessione, non solo cattoliche.

A chi si applica

Agli enti con carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto.

Attenzione

Le questioni sulle agevolazioni fiscali agli enti religiosi si affrontano leggendo la disciplina tributaria applicabile e le norme sugli enti non commerciali, non questo articolo. È il tipico caso in cui citare la Costituzione fa sembrare più solida un'affermazione che va invece verificata altrove.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Sei arrivato daTorna a «Pronunce della Corte»

Segnala un errore in questa pagina