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Testo normativo
Art. 126
Costituzione
((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 6 gennaio 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando cade una Giunta regionale
Se il Presidente della Regione eletto dai cittadini se ne va — sfiduciato, dimesso o rimosso — cadono anche la Giunta e il Consiglio, e si torna a votare. Lo Stato può sciogliere il Consiglio solo per violazioni gravi o sicurezza nazionale.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, e che scioglimento e rimozione possono essere disposti anche per ragioni di sicurezza nazionale, sentita una Commissione parlamentare per le questioni regionali; che il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia al Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta; e che l'approvazione della mozione, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente eletto a suffragio universale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Cosa significa
L'ultimo comma contiene la regola che i giornali chiamano *simul stabunt, simul cadent*: stanno insieme o cadono insieme. Se il Presidente eletto direttamente se ne va — per sfiducia, dimissioni, rimozione, impedimento o morte — **cade tutto**: la Giunta si dimette e il Consiglio si scioglie. Si torna a votare. La logica è coerente con l'elezione diretta: gli elettori hanno scelto una persona insieme a una maggioranza, e non si può cambiare l'una lasciando l'altra. L'effetto pratico è una forte **stabilità**: sfiduciare il Presidente significa perdere il proprio seggio, e per questo la sfiducia è rarissima. C'è però un effetto meno discusso: anche le **dimissioni volontarie** del Presidente sciolgono il Consiglio. È accaduto, ed è uno dei punti su cui il meccanismo viene criticato, perché consegna a una sola persona la possibilità di far cadere l'assemblea. Il **primo comma** è invece un potere dello Stato: scioglimento e rimozione per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale. È un intervento eccezionale, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Non va confuso con lo **scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose**, che è cosa diversa, previsto dal Testo unico degli enti locali e disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
A chi si applica
Riguarda gli organi regionali e i cittadini che li eleggono.
Quando non si applica
Il meccanismo del simul simul si applica dove il Presidente è eletto a suffragio universale: se lo statuto prevede l'elezione da parte del Consiglio, valgono regole diverse.
Cosa puoi fare
I decreti di scioglimento sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale con la motivazione: chi vuole sapere perché una Regione è tornata al voto lo trova scritto, non riassunto.
Attenzione
«La Regione è stata commissariata» si usa per situazioni molto diverse: lo scioglimento dell'articolo 126, il commissariamento della sanità, il potere sostitutivo dell'articolo 120. Sono istituti distinti con presupposti diversi.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.