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Testo normativo
Art. 127
Costituzione
((Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando Stato e Regione si contestano una legge
Se il Governo pensa che una legge regionale invada le sue competenze può portarla davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni. E la Regione può fare lo stesso con una legge dello Stato che invada le sue.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione; e che la Regione, quando ritenga che una legge o un atto con valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può fare lo stesso entro sessanta giorni.
Cosa significa
È il **giudizio in via principale**, l'altra strada per arrivare alla Corte costituzionale accanto a quella incidentale dell'articolo 134. Qui non serve un processo in corso: Stato e Regioni impugnano direttamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge. È il canale da cui passa la maggior parte del contenzioso costituzionale italiano dal 2001 in poi, ed è il motivo per cui la Corte è diventata l'arbitro quotidiano dei rapporti fra centro e periferia. La riforma del 2001 ha reso il rapporto **paritario**: prima il Governo poteva bloccare una legge regionale *prima* che entrasse in vigore, con un controllo preventivo. Oggi la legge regionale entra in vigore e viene semmai impugnata dopo, esattamente come accade a una legge statale contestata da una Regione. Non c'è più un controllore e un controllato: ci sono due parti davanti a un giudice. C'è però un'asimmetria che resta e va detta: lo Stato può impugnare una legge regionale per qualunque vizio di costituzionalità, mentre la Regione può impugnare una legge statale solo se **lede la propria sfera di competenza**. Non può contestarla per motivi diversi. Il termine di sessanta giorni è perentorio: scaduto, la legge resta, e può essere contestata solo per via incidentale dentro un processo.
A chi si applica
Riguarda Stato e Regioni; gli effetti ricadono sui cittadini quando una legge viene annullata.
Quando non si applica
Un cittadino non può usare questa strada: il ricorso in via principale è riservato a Stato e Regioni.
Cosa puoi fare
Le sentenze della Corte costituzionale sui conflitti fra Stato e Regioni sono pubblicate integralmente e gratuitamente. Se una legge regionale che ti riguarda è stata impugnata, l'esito è pubblico e verificabile.
Attenzione
Una legge regionale impugnata resta in vigore fino alla decisione della Corte, salvo sospensione: l'impugnazione non la blocca automaticamente.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.