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Testo normativo
Art. 125
Costituzione
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I TAR: il giudice amministrativo in ogni Regione
In ogni Regione c'è un tribunale amministrativo, il TAR, a cui rivolgersi contro gli atti della pubblica amministrazione. Prima bisognava andare a Roma.
Cosa dice
Il primo comma è stato abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma vigente stabilisce che nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica, e che possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Cosa significa
Questo articolo è la base costituzionale dei **Tribunali amministrativi regionali**, istituiti con la legge 1034/1971 — ventitré anni dopo la Costituzione. Perché conta per un cittadino: prima dei TAR, chi voleva contestare un atto della pubblica amministrazione doveva andare a Roma, al Consiglio di Stato. La giustizia amministrativa era di fatto riservata a chi poteva permettersi di litigare nella capitale. Averla **in ogni Regione** l'ha resa accessibile. Le **sezioni staccate** del secondo periodo servono alle Regioni grandi o con geografia difficile: esistono per esempio a Brescia, Catania, Latina, Parma, Salerno, Lecce, Pescara e nelle due Province autonome. Il TAR è il **primo grado**: contro le sue sentenze si appella al Consiglio di Stato (articolo 103). È il giudice a cui ci si rivolge contro un provvedimento comunale, regionale o statale che lede un interesse legittimo, di norma entro **sessanta giorni**. Il primo comma abrogato prevedeva il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione da parte di un organo dello Stato: è caduto con l'intero impianto dei controlli preventivi del 2001.
A chi si applica
A chiunque debba contestare un atto della pubblica amministrazione.
Quando non si applica
Il TAR non giudica sui diritti soggettivi, salvo le materie di giurisdizione esclusiva previste dalla legge.
Cosa puoi fare
Il TAR competente è di norma quello della Regione in cui ha sede l'amministrazione che ha emesso l'atto, o dove si producono gli effetti. Il termine è di sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ed è perentorio: la difesa tecnica è obbligatoria, quindi serve un avvocato.
Attenzione
Sessanta giorni passano in fretta, e l'istanza in autotutela all'ente non li sospende. È l'errore che fa perdere più cause amministrative.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.