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Testo normativo

Art. 107

Costituzione

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre

((sedi o funzioni))

se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
3 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Inamovibilità, e nessuna gerarchia fra magistrati

In parole semplici

Un magistrato non può essere spostato o sospeso se non lo decide il CSM. Fra magistrati non c'è gerarchia: cambiano le funzioni, non il grado. E il pubblico ministero appartiene allo stesso ordine dei giudici.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non con decisione del CSM, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso; che il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare; che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni; e che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Cosa significa

Quattro regole, e la terza è quella che il dibattito pubblico discute di più. **L'inamovibilità** è una garanzia elementare: un giudice che potesse essere trasferito a piacere non sarebbe indipendente. Non è assoluta — il CSM può trasferire, con motivazione e garanzie di difesa — ma sottrae la decisione al potere politico. **L'azione disciplinare del Ministro** è il contrappeso: il Governo non può punire un magistrato, ma può chiedere al CSM di valutarne la condotta. È previsto in Costituzione proprio perché sia limitato a questo. **«Si distinguono soltanto per diversità di funzioni»** significa che nella magistratura italiana **non esiste gerarchia nel giudicare**: un giudice di tribunale non deve obbedire a una Corte d'appello, e un magistrato più anziano non ha autorità sul più giovane. Le differenze sono di ruolo, non di grado. È la ragione per cui, come già visto all'articolo 101, sentenze diverse su casi simili non sono di per sé un'anomalia. **Il pubblico ministero** gode delle garanzie dell'ordinamento giudiziario: nel sistema italiano è un magistrato come il giudice, entra con lo stesso concorso e appartiene allo stesso ordine. È esattamente il punto su cui verteva la legge costituzionale respinta dal referendum del **22 e 23 marzo 2026**, che avrebbe separato le carriere impedendo il passaggio da una funzione all'altra. Il No ha prevalso con circa il 54 per cento e il testo è rimasto immutato. Chi sosteneva la riforma parlava di terzietà del giudice rispetto all'accusa; chi vi si opponeva, del rischio di un pubblico ministero separato e meno indipendente. Sono argomenti seri da entrambe le parti, e la scheda si ferma qui.

A chi si applica

Ai magistrati ordinari.

Quando non si applica

L'inamovibilità non impedisce i trasferimenti disposti dal CSM con le garanzie previste, né quelli per incompatibilità ambientale.

Cosa puoi fare

Chi ritiene che un magistrato abbia tenuto una condotta scorretta — non che abbia deciso male, che è cosa diversa — può segnalarlo al Consiglio superiore della magistratura o alla Procura generale presso la Cassazione, titolare dell'azione disciplinare.

Attenzione

Contestare il contenuto di una decisione e contestare la condotta di chi l'ha presa sono due strade completamente diverse: la prima è l'impugnazione, la seconda è il disciplinare. Confonderle porta a perdere i termini della prima.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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