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Testo normativo
Art. 107
Costituzione
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre
((sedi o funzioni))
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 3 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Inamovibilità, e nessuna gerarchia fra magistrati
Un magistrato non può essere spostato o sospeso se non lo decide il CSM. Fra magistrati non c'è gerarchia: cambiano le funzioni, non il grado. E il pubblico ministero appartiene allo stesso ordine dei giudici.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non con decisione del CSM, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso; che il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare; che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni; e che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario.
Cosa significa
Quattro regole, e la terza è quella che il dibattito pubblico discute di più. **L'inamovibilità** è una garanzia elementare: un giudice che potesse essere trasferito a piacere non sarebbe indipendente. Non è assoluta — il CSM può trasferire, con motivazione e garanzie di difesa — ma sottrae la decisione al potere politico. **L'azione disciplinare del Ministro** è il contrappeso: il Governo non può punire un magistrato, ma può chiedere al CSM di valutarne la condotta. È previsto in Costituzione proprio perché sia limitato a questo. **«Si distinguono soltanto per diversità di funzioni»** significa che nella magistratura italiana **non esiste gerarchia nel giudicare**: un giudice di tribunale non deve obbedire a una Corte d'appello, e un magistrato più anziano non ha autorità sul più giovane. Le differenze sono di ruolo, non di grado. È la ragione per cui, come già visto all'articolo 101, sentenze diverse su casi simili non sono di per sé un'anomalia. **Il pubblico ministero** gode delle garanzie dell'ordinamento giudiziario: nel sistema italiano è un magistrato come il giudice, entra con lo stesso concorso e appartiene allo stesso ordine. È esattamente il punto su cui verteva la legge costituzionale respinta dal referendum del **22 e 23 marzo 2026**, che avrebbe separato le carriere impedendo il passaggio da una funzione all'altra. Il No ha prevalso con circa il 54 per cento e il testo è rimasto immutato. Chi sosteneva la riforma parlava di terzietà del giudice rispetto all'accusa; chi vi si opponeva, del rischio di un pubblico ministero separato e meno indipendente. Sono argomenti seri da entrambe le parti, e la scheda si ferma qui.
A chi si applica
Ai magistrati ordinari.
Quando non si applica
L'inamovibilità non impedisce i trasferimenti disposti dal CSM con le garanzie previste, né quelli per incompatibilità ambientale.
Cosa puoi fare
Chi ritiene che un magistrato abbia tenuto una condotta scorretta — non che abbia deciso male, che è cosa diversa — può segnalarlo al Consiglio superiore della magistratura o alla Procura generale presso la Cassazione, titolare dell'azione disciplinare.
Attenzione
Contestare il contenuto di una decisione e contestare la condotta di chi l'ha presa sono due strade completamente diverse: la prima è l'impugnazione, la seconda è il disciplinare. Confonderle porta a perdere i termini della prima.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.