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Testo normativo
Art. 108
Costituzione
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
L'ordinamento giudiziario si fa con legge
Come è organizzata la magistratura lo decide una legge del Parlamento. E la legge deve garantire l'indipendenza anche dei giudici speciali e dei cittadini che partecipano ai processi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge; e che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Cosa significa
È una **riserva di legge**, e come tutte le riserve serve a stabilire chi decide: l'organizzazione della giustizia si tocca con una legge del Parlamento, non con atti del Governo. Un esecutivo non può riorganizzare la magistratura per decreto ministeriale. Il secondo comma estende la garanzia di indipendenza oltre la magistratura ordinaria: vale per i **giudici amministrativi, contabili e militari**, per i pubblici ministeri presso di essi, e per gli **estranei** che partecipano alla giustizia — i giudici popolari della Corte d'assise, gli esperti dei tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate. È un principio semplice con una conseguenza precisa: chiunque eserciti funzioni giudicanti, anche per un solo processo e senza essere magistrato, deve poterlo fare senza dipendere da qualcuno. Da questo articolo discende anche l'esistenza degli **organi di autogoverno** delle magistrature speciali: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, quello della Corte dei conti, il Consiglio della magistratura militare. Sono i corrispettivi del CSM per quelle giurisdizioni.
A chi si applica
Riguarda tutte le magistrature.
Cosa puoi fare
Le leggi sull'ordinamento giudiziario sono in archivio e consultabili come ogni altra legge: quando si discute di una riforma della giustizia, il testo è pubblico prima ancora che il dibattito finisca.
Attenzione
«Riforma della giustizia» indica cose molto diverse: l'ordinamento giudiziario, il processo civile, quello penale. Sono leggi distinte, e una riforma dell'uno non tocca gli altri.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.