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Testo normativo
Art. 104
Costituzione
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La magistratura è un ordine autonomo, e il CSM
I giudici non dipendono da nessun altro potere. A decidere su assunzioni, trasferimenti e carriere è il CSM, composto per due terzi da magistrati eletti dai colleghi e per un terzo da avvocati e professori eletti dal Parlamento, presieduto dal Presidente della Repubblica.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; che il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione; che gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio; che il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento; e che i membri elettivi durano quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Cosa significa
«Ordine autonomo e indipendente **da ogni altro potere**» è la formula che separa il giudiziario dal politico. Non è un privilegio dei magistrati: è la condizione perché un giudice possa decidere contro chi governa senza rischiare il posto. Il **Consiglio superiore della magistratura** è lo strumento di quell'autonomia. La sua composizione è un equilibrio studiato: - **due terzi eletti dai magistrati** (componenti «togati»), perché il governo dell'ordine non sia esterno; - **un terzo eletto dal Parlamento** fra professori e avvocati (componenti «laici»), perché non sia neppure un corpo chiuso; - **presieduto dal Presidente della Repubblica**, che è il garante e non un rappresentante di parte; - **vicepresidente scelto fra i laici**, cioè fra chi non è magistrato: è chi presiede di fatto le sedute. La durata di quattro anni senza rielezione immediata serve a evitare la formazione di posizioni stabili di potere interno. **Una notizia recente e verificata.** Una legge costituzionale approvata dal Parlamento avrebbe modificato questo articolo, sdoppiando il CSM in due organi — uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri — e istituendo un'Alta Corte disciplinare. È stata sottoposta a referendum confermativo il **22 e 23 marzo 2026** ed è stata **respinta**: il No ha ottenuto circa il 54 per cento con un'affluenza di circa il 59 per cento. Il testo qui riportato è quindi quello tuttora in vigore. Sul merito di quella riforma le posizioni erano e restano contrapposte, e questa scheda non ne sceglie una: registra l'esito.
A chi si applica
Riguarda i magistrati e l'assetto dei poteri; interessa ogni cittadino che si rivolga a un giudice.
Quando non si applica
L'autonomia dell'ordine non significa irresponsabilità: i magistrati rispondono disciplinarmente davanti al CSM stesso.
Cosa puoi fare
Le delibere del CSM sono pubblicate sul suo sito, comprese quelle disciplinari in forma anonimizzata. Chi vuole capire come viene esercitato il governo autonomo della magistratura ha il materiale a disposizione.
Attenzione
Il vicepresidente del CSM è per Costituzione un componente laico, non un magistrato: è un dettaglio spesso ignorato quando si descrive il CSM come organo «dei magistrati».
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.