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Testo normativo

Art. 103

Costituzione

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Quale giudice per quale causa

In parole semplici

Se contesti un atto della pubblica amministrazione, il giudice cambia a seconda del tipo di posizione che difendi: di regola il giudice ordinario per i diritti, il TAR per gli interessi legittimi. La Corte dei conti giudica sui soldi pubblici.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi; che la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; e che i tribunali militari hanno giurisdizione, in tempo di pace, soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Cosa significa

È l'articolo che smista le controversie fra i diversi giudici, e sbagliare porta a perdere tempo e talvolta il diritto. Il criterio ordinario è la **situazione giuridica**: **diritti soggettivi** al giudice ordinario, **interessi legittimi** al giudice amministrativo. La distinzione è quella già vista all'articolo 113: il diritto soggettivo è protetto in modo pieno, l'interesse legittimo riguarda il corretto esercizio di un potere discrezionale. Il criterio ha però un'eccezione importante: la **giurisdizione esclusiva**, cioè le materie in cui la legge affida al giudice amministrativo anche i diritti soggettivi, perché intrecciati con il potere pubblico. Sono elencate nel codice del processo amministrativo: pubblici servizi, appalti, urbanistica ed edilizia in parte, accordi con la PA. La Corte costituzionale, con la sentenza 204/2004, ha chiarito che il legislatore non può ampliarla a piacere: serve un legame con l'esercizio del potere. La **Corte dei conti** giudica sul danno erariale e sulle pensioni pubbliche. I **tribunali militari** in tempo di pace giudicano soltanto reati militari commessi da militari: entrambe le condizioni insieme. Un militare che commette un reato comune è giudicato dal giudice ordinario. Per un cittadino la conseguenza pratica è una sola: prima di impugnare, capire quale giudice. E poiché la distinzione è tecnica, è il tipo di domanda da porre a un avvocato prima che scadano i termini.

A chi si applica

A chiunque debba agire contro la pubblica amministrazione o sia soggetto alla giurisdizione militare.

Quando non si applica

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda solo le materie che la legge indica espressamente.

Cosa puoi fare

Nel provvedimento amministrativo l'ente deve indicare il giudice competente e il termine per ricorrere: è un obbligo di legge, ed è la prima cosa da leggere in fondo all'atto. Se l'indicazione manca o è errata, ci sono conseguenze a favore del cittadino, ma vanno fatte valere.

Attenzione

Rivolgersi al giudice sbagliato non è sempre rimediabile: esistono meccanismi di traslazione, ma i termini di decadenza corrono comunque. È l'errore che costa di più.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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