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Testo normativo
Art. 102
Costituzione
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Niente giudici speciali
Non si possono creare tribunali su misura per un caso o per una categoria di persone. Si possono solo avere sezioni specializzate dentro i tribunali normali. E per i reati più gravi giudicano anche cittadini sorteggiati.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario; che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma soltanto sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura; e che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Cosa significa
Il divieto del secondo comma è una garanzia gemella di quella dell'articolo 25 sul giudice naturale, e nasce dalla stessa esperienza: i tribunali creati apposta. **Giudice straordinario** è quello istituito dopo il fatto, per giudicare quel fatto. **Giudice speciale** è quello istituito fuori dall'ordine giudiziario per una categoria di controversie. Entrambi sono vietati. Sono invece ammesse le **sezioni specializzate**: restano dentro il giudice ordinario, ma hanno competenza per materia — le sezioni agrarie, le sezioni per l'immigrazione, il tribunale per i minorenni. La differenza non è formale: una sezione specializzata è parte dell'organizzazione giudiziaria ordinaria, con gli stessi magistrati e le stesse garanzie. C'è però un'eccezione grande quanto il divieto, e va detta: le giurisdizioni **già esistenti** nel 1948 — Consiglio di Stato, Corte dei conti, tribunali militari — sono state mantenute dalla VI disposizione transitoria, che prevedeva una revisione mai completata. Quindi in Italia esistono giudici speciali, ma solo quelli, e non se ne possono creare di nuovi. Il terzo comma sulla **partecipazione popolare** è la base della Corte d'assise, dove accanto a due magistrati siedono sei giudici popolari sorteggiati fra i cittadini. È l'unico caso in cui un cittadino comune giudica, e riguarda i reati più gravi.
A chi si applica
A chiunque sia parte di un processo.
Quando non si applica
Non riguarda gli arbitrati privati, che nascono dall'accordo delle parti e non sono giurisdizione.
Cosa puoi fare
Essere chiamati come giudice popolare in Corte d'assise è un dovere civico: gli elenchi si formano nei Comuni, e i requisiti sono la cittadinanza, l'età fra 30 e 65 anni e la licenza media.
Attenzione
«Tribunale speciale» nel linguaggio comune indica un tribunale severo. Nel senso costituzionale indica un giudice creato fuori dall'ordinamento giudiziario, ed è vietato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.