Testo normativo
Art. 66-ter
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Carattere imperativo
1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 13 giugno 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
A questi diritti non si può rinunciare, nemmeno firmando
A questi diritti **non puoi rinunciare**, neanche se firmi un contratto che lo dice. Le clausole che li tolgono o li riducono — anche in modo indiretto, con termini più corti o procedure obbligatorie — semplicemente non valgono per te. Il resto del contratto invece resta in piedi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, **se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti dalle disposizioni delle sezioni da I a IV** del capo. Prevede che **eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti da tali disposizioni non vincolano il consumatore**.
Cosa significa
Il principio che rende tutto il resto reale. Un diritto a cui si può rinunciare firmando è un diritto che sparisce, perché chi predispone il contratto inserirà sempre la rinuncia e chi firma non la leggerà. Qui la legge dice due cose. La prima: **la rinuncia non è possibile**, neppure consapevole e neppure firmata. La seconda, ed è quella che chiude ogni aggiramento: le clausole che limitano questi diritti **«direttamente o indirettamente» non vincolano il consumatore**. L'avverbio «indirettamente» è la parte importante, perché il risultato si raggiunge quasi sempre di lato: termini più brevi di quelli di legge, obblighi di forma non previsti, costi di reso imposti senza averli dichiarati, procedure interne obbligatorie. Se l'effetto è ridurre il diritto, la clausola non opera. Da notare la formula tecnica: **«non vincolano il consumatore»**, cioè restano inefficaci verso di lui mentre il resto del contratto rimane in piedi — non si perde l'acquisto, si perde la clausola.
A chi si applica
A ogni consumatore residente in Italia, qualunque cosa dispongano le condizioni contrattuali.
Quando si applica
In ogni momento del rapporto contrattuale.
Cosa puoi fare
Non dare per persa una tutela perché il contratto la esclude: la clausola che riduce questi diritti non vincola, e il contratto resta valido per il resto.
Attenzione
La disposizione riguarda i contratti a cui si applica il diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. Per i contratti soggetti al diritto di Stati terzi valgono le regole di diritto internazionale privato e le norme di protezione applicabili.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.