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Testo normativo
Art. 66-quater
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Informazione e ricorso extragiudiziale
1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.
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Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 3 settembre 2015 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I documenti devono richiamare queste regole, e c'è una via prima del giudice
Nei moduli, negli ordini e sui siti devono richiamare queste regole, così sai sotto quale disciplina stai comprando. E se nasce un problema, prima del giudice puoi usare le procedure di conciliazione: costano molto meno e sono più veloci.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che **le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza — compresi moduli, formulari, note d'ordine, pubblicità e comunicazioni sui siti internet — devono contenere un riferimento al presente capo**. Prevede che l'operatore possa adottare appositi **codici di condotta**, e che per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione di tali contratti sia possibile ricorrere alle **procedure di risoluzione extragiudiziale** previste dal Codice del consumo.
Cosa significa
Il comma 1 è una piccola norma di trasparenza con un effetto pratico: **i documenti dell'acquisto devono richiamare questo capo**, cioè dire al cliente sotto quale disciplina sta comprando. Non è una formalità: chi sa che il proprio acquisto ricade nelle regole sui contratti a distanza sa anche di avere quattordici giorni per ripensarci, e il riferimento è spesso l'unico indizio che porta una persona a cercare. Vale per moduli, note d'ordine e persino per le comunicazioni sui siti internet. Il comma 3 indica la via che conviene provare **prima** di una causa: le procedure **ADR**, la risoluzione extragiudiziale. Sono più rapide e molto meno costose di un giudizio, e per controversie di valore contenuto — che sono la quasi totalità in questa materia — spesso rappresentano l'unica strada realmente proporzionata. Il comma 2 sui codici di condotta riguarda invece gli operatori: sono impegni volontari, e la loro violazione può rilevare come pratica commerciale scorretta.
A chi si applica
A chi conclude contratti a distanza o fuori dei locali commerciali, e agli operatori che ne predispongono i documenti.
Quando si applica
Nella predisposizione dei documenti contrattuali e in caso di controversia.
Cosa puoi fare
Prima di andare dal giudice, valutare le procedure di risoluzione extragiudiziale: sono più rapide ed economiche, e per importi contenuti sono spesso l'unica via proporzionata.
Attenzione
L'assenza del riferimento al capo nei documenti non priva il consumatore dei diritti, che discendono dalla legge e non dal richiamo contrattuale.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.