Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 66-bis

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

24

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La causa si fa dove abiti tu, e non si può pattuire diversamente

In parole semplici

Se devi fare causa, la fai **nel tribunale di casa tua**, non in quello della sede dell'azienda. E la clausola nel contratto che dice il contrario non vale: su questo non si può pattuire diversamente.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del capo, **la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore**, se ubicati nel territorio dello Stato.

Cosa significa

Una riga, e vale quanto molte pagine. Senza di essa il contratto avrebbe fissato il foro nella città della sede dell'azienda, e per una controversia da poche centinaia di euro raggiungere un tribunale a cinquecento chilometri equivale a rinunciare: il diritto resterebbe scritto e inesigibile. La parola decisiva è **«inderogabile»**: non è una regola di favore che le parti possono spostare d'accordo, è un limite che il contratto **non può superare**. La clausola che stabilisce un foro diverso — comunissima nelle condizioni generali di vendita — non produce effetto, e si legge insieme all'articolo 66-ter, per cui le clausole che limitano i diritti del capo non vincolano il consumatore. Da notare la condizione finale: la regola vale se residenza o domicilio sono **in Italia**. Il criterio è alternativo — residenza **o** domicilio — quindi chi risiede altrove ma è domiciliato dove vive di fatto può valersene.

A chi si applica

A chi promuove o subisce una causa civile relativa alle materie delle sezioni da I a IV del capo.

Quando si applica

In sede di individuazione del giudice territorialmente competente.

Cosa puoi fare

Ignorare la clausola sul foro contenuta nelle condizioni generali: la competenza è del giudice del proprio luogo di residenza o domicilio, e non è derogabile.

Attenzione

La regola riguarda le controversie relative alle sezioni da I a IV di questo capo e presuppone residenza o domicilio in Italia. Per altre materie valgono criteri diversi.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina