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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 66

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle

Sezioni I, II, III e IV del presente Capo

nonchè dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.(25)

55

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle

Sezioni I, II, III e IV del presente Capo

.

55

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (25)

(24)

Note di aggiornamento della fonte (8 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Chi fa rispettare queste regole: l'Antitrust, e non serve una causa

In parole semplici

Se un'azienda non rispetta queste regole puoi segnalarla all'**Antitrust**: è gratis, non serve avvocato, e l'Autorità può obbligarla a smettere e a rimediare. Se invece vuoi indietro i tuoi soldi, la strada è il giudice o una procedura di conciliazione. Le associazioni dei consumatori possono agire per tutti.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, per garantire il rispetto delle disposizioni delle sezioni da I a IV, si applicano gli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del Codice del consumo. Prevede che **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerti le violazioni, ne inibisca la continuazione e ne elimini gli effetti**, e che in materia di accertamento e sanzione si applichi l'articolo 27, commi da 2 a 15. Stabilisce che l'Autorità svolga le funzioni di autorità competente ai sensi del regolamento europeo 2017/2394 nelle stesse materie. Fa salva **la giurisdizione del giudice ordinario** e la possibilità di promuovere la **risoluzione extragiudiziale** delle controversie.

Cosa significa

È la risposta alla domanda che segue naturalmente ogni diritto: e se non lo rispettano? La legge indica **tre strade parallele, non alternative**. La prima è l'**AGCM**, l'Antitrust: chiunque vi abbia interesse può segnalare, l'Autorità può agire anche d'ufficio, e i suoi poteri non si fermano alla multa — può **inibire la continuazione della pratica e ordinare di eliminarne gli effetti**. È la via adatta quando il problema non è il singolo contratto ma il comportamento di un'azienda verso tutti i clienti: una clausola scorretta ripetuta, un sito che nasconde il recesso. Non costa nulla e non richiede un avvocato. La seconda è il **giudice ordinario**, espressamente fatto salvo, per chi vuole ottenere qualcosa per sé — un rimborso, una restituzione. La terza è la **risoluzione extragiudiziale**, le procedure ADR, più rapida e meno costosa di una causa. Il rinvio agli articoli 139, 140 e 140-bis apre inoltre la strada alle **azioni delle associazioni dei consumatori**, che possono agire in via collettiva.

A chi si applica

A chi ha subito la violazione delle regole del capo, e alle organizzazioni che ne abbiano interesse.

Quando si applica

In caso di violazione delle disposizioni delle sezioni da I a IV.

Cosa puoi fare

Segnalare la violazione all'AGCM: la segnalazione è aperta a chiunque vi abbia interesse, non costa nulla e non richiede un difensore. Per ottenere un rimborso personale, restano il giudice ordinario e le procedure di risoluzione extragiudiziale.

Attenzione

L'intervento dell'AGCM riguarda il comportamento del professionista e non attribuisce di per sé un risarcimento al singolo segnalante: per quello servono la via giudiziaria o quella extragiudiziale.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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