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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 65-ter

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata).

1.

Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.

2.

Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies, parte 2.

3.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
24 marzo 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

L'avviso e l'etichetta con cui la garanzia va dichiarata

In parole semplici

Per far capire davvero che la garanzia di due anni esiste, la legge impone di dirlo con un **avviso uguale per tutti** in tutta Europa, come l'etichetta energetica. E la garanzia in più offerta dal produttore ha un'etichetta diversa, così non si confondono.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le informazioni sulla **garanzia legale di conformità** previste dall'articolo 48, comma 1, lettera e), e dall'articolo 49, comma 1, lettera n), **sono fornite mediante l'avviso armonizzato** di cui all'allegato II-octies, parte 1; e che le informazioni sulla **garanzia commerciale di durabilità** previste dall'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e dall'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), **sono fornite mediante l'etichetta armonizzata** di cui alla parte 2 del medesimo allegato. Prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sia stabilito l'adeguamento dell'allegato alle modifiche degli atti di esecuzione europei che ne definiscono formato e contenuto.

Cosa significa

Sembra una norma tecnica e invece risolve un problema di sostanza. Dire al cliente che esiste la garanzia legale non serve a molto se ogni negozio lo dice a modo suo, in fondo a una pagina, con parole diverse: il senso di un formato **armonizzato**, uguale in tutta l'Unione europea, è che l'informazione diventi **riconoscibile a colpo d'occhio**, come lo sono l'etichetta energetica o quella nutrizionale. Da qui la distinzione fra i due strumenti: **l'avviso** riguarda la garanzia legale, che c'è sempre e per legge; **l'etichetta** riguarda la garanzia commerciale di durabilità, che è un impegno ulteriore del produttore e va distinta a colpo d'occhio dalla prima. Confonderle è precisamente l'equivoco che ha reso la garanzia legale poco conosciuta. Il contenuto e il formato sono definiti a livello europeo e recepiti in un allegato aggiornabile con decreto ministeriale, così che il modello possa seguire le modifiche senza bisogno di una nuova legge.

A chi si applica

A chi acquista beni da un professionista, che deve ricevere le informazioni nel formato previsto.

Quando si applica

Al momento in cui sono dovute le informazioni degli articoli 48 e 49.

Cosa puoi fare

Cercare l'avviso armonizzato sulla garanzia legale al momento dell'acquisto: è dovuto, e la sua assenza è essa stessa un'informazione.

Attenzione

Il formato e il contenuto dell'avviso e dell'etichetta sono definiti negli atti di esecuzione europei e nell'allegato II-octies, che questa scheda non riproduce.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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