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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 59-septies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali).

1.

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2.

Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Se la disciplina di settore è più severa, vince quella

In parole semplici

Questa sezione è il minimo. Se per il tuo prodotto — un mutuo, una polizza, un investimento — le regole di settore chiedono di più, valgono quelle. Quindi non basta leggere qui: guarda anche le regole specifiche di quel prodotto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, **oltre alle informazioni degli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore** che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. Prevede che, **se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva 2023/2673 contiene norme sulle informazioni precontrattuali relative a specifici servizi finanziari, a tali servizi si applichino soltanto le norme di quell'atto**, indipendentemente dal loro livello di dettaglio, salvo diversa disposizione.

Cosa significa

Risolve il problema che nasce quando due discipline si sovrappongono, e lo risolve in due modi diversi a seconda del livello. Sul piano **nazionale** vale il criterio del **più rigoroso**: la sezione fissa un livello minimo, e dove la normativa di settore — bancaria, assicurativa, sui servizi di investimento — chiede di più, si applica quella. Il consumatore non perde quindi le tutele specifiche del suo prodotto per il fatto di averlo comprato a distanza: le somma. Sul piano **europeo** il criterio è diverso ed è di specialità: se un altro atto dell'Unione disciplina già le informazioni precontrattuali di uno specifico servizio finanziario, si applica **soltanto quello**, anche se meno dettagliato. La ragione è l'uniformità del mercato interno: due discipline europee sovrapposte sullo stesso prodotto produrrebbero informative diverse da Paese a Paese. Per chi consulta le regole, la conseguenza è che **la sezione non basta da sola**: per un mutuo, una polizza o un investimento va guardata anche la disciplina propria del prodotto.

A chi si applica

A chi acquista a distanza un servizio finanziario soggetto anche a una disciplina di settore.

Quando si applica

Ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Cosa puoi fare

Non fermarsi a questa sezione: per il prodotto specifico verificare anche la disciplina di settore, che può imporre obblighi informativi maggiori.

Attenzione

La disciplina di settore e gli atti europei richiamati non sono presenti in archivio: questa scheda indica il criterio di coordinamento, non il contenuto delle discipline speciali.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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