Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 59-sexies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Onere della prova).

1.

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonchè di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

A dover dimostrare di averti informato è la banca, non tu

In parole semplici

Se dici che non ti avevano informato, **non tocca a te dimostrarlo**: è la banca o l'intermediario a dover provare di averlo fatto. È una regola importante, perché le prove — schermate, registrazioni — le hanno loro.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione** di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, **nonché di quelli dell'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista**.

Cosa significa

Una riga, ed è quella che rende esigibili gli articoli precedenti. Senza di essa il consumatore dovrebbe dimostrare un fatto negativo — che una certa informazione **non** gli è stata data — cioè la prova più difficile che esista, con l'aggravante che tutta la documentazione sta dall'altra parte: schermate, registrazioni, log di invio sono nella disponibilità dell'intermediario. Spostando l'onere, la legge chiede a chi ha organizzato la vendita di **conservare la prova di averla svolta correttamente**, che è anche l'unico soggetto in grado di farlo a costo ragionevole. La conseguenza pratica: in una contestazione non tocca al cliente ricostruire cosa è successo, tocca al professionista produrre la documentazione. Va notato il contrasto con l'articolo 54, dove l'onere di provare **l'esercizio del recesso** resta sul consumatore: sono due cose diverse, e conviene tenerle distinte — la prova di essere stati informati è dell'intermediario, la prova di aver comunicato il recesso è di chi recede.

A chi si applica

A chi contesta di non aver ricevuto le informazioni dovute su un servizio finanziario venduto a distanza.

Quando si applica

In caso di contestazione relativa agli obblighi informativi della sezione.

Cosa puoi fare

In un reclamo, chiedere al professionista **la documentazione che prova l'adempimento degli obblighi informativi**: è lui a doverla produrre.

Attenzione

L'inversione riguarda gli obblighi di informazione della sezione. La prova dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso segue regole proprie e resta a carico di chi recede.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina