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Testo normativo
Art. 59-octies
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari).
1.
Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.
2.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:
a)
dalla data della conclusione del contratto a distanza;
b)
dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.
3.
L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
4.
Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza.
Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).
5.
Il diritto di recesso non si applica:
a)
ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b)
alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c)
ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
6.
Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.
7.
Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.
8.
Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
9.
Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 23 gennaio 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quattordici giorni, trenta per pensione e vita, e dodici mesi se non ti hanno informato
Hai **quattordici giorni** per ripensarci, che diventano **trenta** per la previdenza complementare e le polizze vita. Il tempo parte da quando firmi o, se arrivano dopo, da quando ricevi condizioni e informazioni. Se non te le danno mai, hai fino a **dodici mesi e quattordici giorni**. Per gli investimenti c'è di più: il contratto **resta sospeso** finché il termine corre. E se avevi firmato un servizio abbinato, cade anche quello, senza costi.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che **il consumatore dispone di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo**, e che **il termine è esteso a trenta giorni per i contratti aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali, incluse le assicurazioni sulla vita**. Prevede che il termine decorra **dalla conclusione del contratto** oppure **dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni**, se successiva; e che **l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante il decorso del termine**. Stabilisce che, **se il consumatore non ha ricevuto le condizioni e le informazioni, il termine scada in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni** dalla conclusione. Esclude il recesso per i servizi il cui prezzo dipende da **fluttuazioni del mercato finanziario** non controllabili dal professionista, con l'elenco degli strumenti indicati; per le **polizze viaggio e bagagli o analoghe polizze a breve termine di durata inferiore a un mese**; e per i **contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore** prima dell'esercizio del recesso. Stabilisce che **il recesso si considera esercitato se la dichiarazione è trasmessa prima della scadenza**, e che, esercitato il recesso, **il consumatore non è vincolato dall'eventuale contratto accessorio, senza addebito di alcun costo**.
Cosa significa
È il cuore della sezione, e ha tre elementi che non hanno equivalente nel recesso ordinario. Il primo: **i trenta giorni per previdenza complementare individuale e assicurazioni sulla vita**. Sono prodotti di lunghissimo periodo, spesso venduti in pochi minuti, e il legislatore ha ritenuto che quattordici giorni non bastassero. Il secondo, ed è il più interessante: **la sospensione dell'efficacia dei contratti di investimento durante il periodo di recesso.** Non si tratta solo di poter tornare indietro — il contratto **non produce effetti** finché il termine corre, il che evita di trovarsi con operazioni già eseguite su cui il ripensamento arriverebbe tardi. Il terzo è la decorrenza: il termine parte dalla conclusione **oppure**, se successiva, **dalla ricezione delle condizioni e delle informazioni**. Chi consegna la documentazione in ritardo, quindi, ritarda l'inizio del proprio termine; e chi non la consegna affatto si espone al limite dei **dodici mesi e quattordici giorni**. Le esclusioni del comma 5 hanno una logica coerente: dove il prezzo dipende dal mercato, un recesso libero permetterebbe di scommettere a spese della controparte. Da notare infine il comma 7: **il contratto accessorio cade insieme al principale, senza costi**.
A chi si applica
A chi ha concluso a distanza un contratto per un servizio finanziario.
Quando si applica
Dalla conclusione del contratto o dalla ricezione delle condizioni e delle informazioni, se successiva.
Quando non si applica
Il recesso non si applica ai servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario, alle polizze viaggio e bagagli o analoghe di durata inferiore a un mese, e ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore.
Cosa puoi fare
Trasmettere la dichiarazione di recesso prima della scadenza: è la data di trasmissione a contare. Se le condizioni contrattuali non sono mai arrivate, verificare il termine lungo prima di considerare perso il diritto.
Termini
Quattordici giorni di calendario; trenta per previdenza complementare individuale e assicurazioni sulla vita. In mancanza di consegna delle condizioni e delle informazioni, dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione.
Attenzione
Il termine lungo di dodici mesi e quattordici giorni non si applica nell'ipotesi indicata dal comma 4, secondo periodo. Per specifici servizi finanziari disciplinati da altri atti dell'Unione europea si applicano le norme sul recesso di quegli atti. Questa scheda descrive la disciplina generale della sezione.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.