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Testo normativo

Art. 59-decies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Chiarimenti adeguati).

1.

Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:

a)

le informazioni precontrattuali obbligatorie;

b)

le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;

c)

gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

2.

Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

3.

Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59-quater, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali.

4.

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.

5.

Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Hai diritto a parlare con una persona, non solo con un sistema automatico

In parole semplici

Prima di farti firmare devono spiegarti **gratis** che cosa stai comprando e che effetti avrà su di te — comprese le conseguenze se non paghi. E se stai facendo tutto online, hai il **diritto di chiedere di parlare con una persona**, nella tua lingua: prima di firmare e anche dopo, per esempio se ti trovi in difficoltà.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, **prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati** sui contratti di servizi finanziari proposti, **per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria**, e che tali chiarimenti sono forniti **gratuitamente** e hanno ad oggetto almeno le informazioni precontrattuali obbligatorie, le caratteristiche essenziali del contratto e dei servizi accessori, e **gli effetti specifici che il contratto può avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi**. Prevede che la normativa di settore specifichi modalità e portata dei chiarimenti. Stabilisce che, **se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano** nella stessa lingua delle informazioni precontrattuali, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, anche dopo la conclusione del contratto — indicando fra i casi giustificati il rinnovo del contratto, **gravi difficoltà per il consumatore** o la necessità di ulteriori spiegazioni. Stabilisce infine che **l'onere della prova dell'adempimento incombe sul professionista**.

Cosa significa

Contiene una delle disposizioni più attuali dell'ordinamento italiano: **il diritto all'intervento umano.** Quando il prodotto finanziario è venduto tramite strumenti online — moduli automatici, assistenti virtuali, procedure guidate — il cliente può **chiedere e ottenere di parlare con una persona**, nella stessa lingua dell'informativa, prima di firmare e, in casi giustificati, anche dopo. Fra i casi giustificati la legge indica espressamente le **gravi difficoltà del consumatore**: chi non riesce a pagare non può essere lasciato a un sistema automatico. È il riconoscimento che l'automazione, per quanto efficiente, non sostituisce la comprensione, e che alcune decisioni richiedono qualcuno a cui poter fare una domanda. L'altra parte dell'articolo è altrettanto sostanziale: i chiarimenti devono essere **gratuiti** e devono riguardare **gli effetti concreti sul consumatore**, comprese **le conseguenze del mancato pagamento** — cioè proprio ciò che nelle vendite si tende a non dire. E l'onere di provare di averli forniti è del professionista, come per gli obblighi informativi.

A chi si applica

A chi acquista a distanza un servizio finanziario, in particolare tramite strumenti online.

Quando si applica

Prima della conclusione del contratto e, in casi giustificati, dopo.

Cosa puoi fare

Se la procedura è interamente automatizzata, **chiedere l'intervento umano**: è un diritto, non una cortesia, e vale anche dopo la firma in caso di difficoltà. Chiedere espressamente quali sono le conseguenze del mancato pagamento: rientrano nei chiarimenti dovuti.

Attenzione

Modalità e portata dei chiarimenti sono specificate dalla normativa di settore, non presente in archivio. Per specifici servizi finanziari disciplinati da altri atti dell'Unione europea si applicano le norme di quegli atti.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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