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Testo normativo

Art. 55

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Effetti del recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
13 giugno 2014 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il recesso scioglie il contratto: da lì in poi nessuno deve più nulla

In parole semplici

Appena eserciti il recesso il contratto si ferma: loro non devono più consegnare, tu non devi più pagare. Restano solo da sistemare i soldi già versati e la merce già ricevuta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che **l'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti** di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, oppure di concluderlo nei casi in cui l'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Cosa significa

Due righe che fissano il punto di svolta: dal momento in cui il recesso è esercitato **il contratto non va più eseguito**, da nessuna delle due parti. Il venditore non deve più consegnare e il consumatore non deve più pagare le rate a venire — quello che resta da sistemare è la restituzione di ciò che è già stato scambiato, ed è materia degli articoli 56 e 57. Il secondo caso previsto è meno intuitivo ma utile: se il contratto non era ancora concluso perché **l'offerta era partita dal consumatore** — capita nelle vendite a domicilio, dove si firma una proposta che l'azienda deve accettare — il recesso fa venire meno anche l'obbligo di concluderlo. Non si resta quindi in attesa dell'accettazione di una proposta da cui ci si è già sciolti.

A chi si applica

A chi ha esercitato il diritto di recesso.

Quando si applica

Dal momento in cui il recesso è esercitato.

Cosa puoi fare

Se il pagamento è rateale o domiciliato, comunicare il recesso anche a chi gestisce l'addebito: l'obbligo di eseguire cessa, e gli addebiti successivi non sono dovuti.

Attenzione

La cessazione degli obblighi non regola da sola i rimborsi e le restituzioni, che seguono gli articoli 56 e 57. Per i contratti accessori, come il finanziamento collegato, vale l'articolo 58.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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