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DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Testo normativo

Art. 51

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine. (57)

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonchè lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.

8-bis.

Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

8-ter.

I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8-quater.

Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l'AGCOM, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all'AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo

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9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

(24)

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

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AGGIORNAMENTO (57)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
19 aprile 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il pulsante «ordine con obbligo di pagare», e il divieto di telefonate per luce e gas

In parole semplici

Quando ordini online, il tasto finale deve dire chiaramente che stai per **pagare**: se non lo diceva, non sei vincolato all'ordine. E le telefonate commerciali per proporti contratti di **luce e gas sono vietate**: se non le hai chieste tu, il contratto che ne nasce è nullo, e a dover dimostrare che la chiamata era lecita è l'azienda, non tu. Se un contratto lo concludi al telefono, non sei legato finché non lo accetti per iscritto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce i requisiti formali dei contratti a distanza. Prevede che, se il contratto è concluso con mezzi elettronici e impone al consumatore l'obbligo di pagare, le informazioni essenziali siano comunicate in modo chiaro ed evidente **direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine**, e che il pulsante di conferma riporti in modo facilmente leggibile **soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare»** o una formulazione equivalente inequivocabile; stabilisce che, **se il professionista non osserva questo comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine**. Prevede che i siti di commercio elettronico indichino, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, le restrizioni alla consegna e i mezzi di pagamento accettati. Stabilisce che, se il professionista **telefona** al consumatore per concludere un contratto, debba rivelare **all'inizio della conversazione** la propria identità e lo scopo commerciale della chiamata; e che, quando il contratto deve essere concluso per telefono, **il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o averla accettata per iscritto**. Prevede che il professionista fornisca la conferma del contratto su mezzo durevole entro un termine ragionevole. Stabilisce infine che **è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono o mediante messaggi finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas**, salvo che vi sia stata una richiesta del consumatore o che si tratti di propri clienti che hanno prestato specifico consenso, con onere della prova a carico del professionista; che i contatti debbano provenire da un numero che identifica univocamente il professionista; e che **i contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di tali divieti sono nulli**.

Cosa significa

Due regole di questo articolo cambiano concretamente la vita delle persone. La prima è il **pulsante**: la legge impone che il tasto che chiude l'ordine dica «ordine con obbligo di pagare» o qualcosa di altrettanto inequivocabile — non «continua», non «conferma», non «iscriviti». La sanzione è la più forte possibile e non è una multa: **il consumatore non è vincolato**. È la norma da conoscere davanti agli abbonamenti attivati senza che fosse chiaro che si stava pagando. La seconda è il **divieto di telefonate commerciali per luce e gas**, con la sanzione più netta dell'intero capo: **il contratto concluso dopo una chiamata vietata è nullo**. Il divieto ha eccezioni precise — averlo chiesto tramite i canali del professionista, oppure essere già suoi clienti e aver dato un consenso specifico — e **l'onere di provare che il contatto era lecito è del professionista**, non di chi ha ricevuto la chiamata. Chi riceve la telefonata può segnalarla al Garante privacy e all'AGCOM indicando il numero, e se le chiamate arrivano da numeri diversi da quelli assegnati l'AGCOM può ordinarne la sospensione. Va ricordato anche il comma 6: un contratto **concluso per telefono non vincola finché non lo si accetta per iscritto**.

A chi si applica

A chi acquista a distanza, in particolare online e per telefono, e a chi riceve telefonate commerciali su luce e gas.

Quando si applica

Prima e al momento della conclusione del contratto a distanza.

Cosa puoi fare

Se il pulsante d'ordine non diceva chiaramente che si stava assumendo un obbligo di pagare, contestare il vincolo richiamando questo articolo. Se il contratto di luce o gas nasce da una telefonata non richiesta, farne valere la **nullità** e segnalare il numero al Garante e all'AGCOM.

Cosa devi fare

Al telefono, non accettare nulla come definitivo: il contratto vincola solo dopo che l'offerta è stata accettata per iscritto, dopo aver ricevuto tutte le condizioni.

Attenzione

La nullità del contratto e il mancato vincolo sono rimedi che presuppongono l'accertamento della violazione. Questa scheda descrive le regole; non stabilisce se un singolo sito o una singola telefonata le abbiano violate.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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