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Testo normativo

Art. 50

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

(24)

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
2 aprile 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Porta a porta: le informazioni su carta e una copia del contratto firmato

In parole semplici

Se firmi a casa tua o per strada, ti devono lasciare **su carta** le informazioni e una copia del contratto firmato: è quella che dimostra da quando decorrono i tuoi quattordici giorni. E se vogliono cominciare subito il lavoro, devono fartelo chiedere per iscritto e farti dire che sai di perdere il diritto di ripensarci a lavoro finito.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista fornisce al consumatore le informazioni dell'articolo 49 **su supporto cartaceo** o, se il consumatore è d'accordo, su altro mezzo durevole, **leggibili e in un linguaggio semplice e comprensibile**; e che gli fornisce **una copia del contratto firmato o la conferma del contratto**, sempre su carta o, con il suo accordo, su altro mezzo durevole. Prevede che, se il consumatore vuole che la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento **inizi durante il periodo di recesso**, il professionista debba esigere che ne faccia **esplicita richiesta su supporto durevole** e gli chieda di **riconoscere che, a esecuzione completata, non avrà più il diritto di recesso**. Detta infine una disciplina semplificata per i lavori di riparazione o manutenzione richiesti espressamente dal consumatore, eseguiti immediatamente e di importo **non superiore a 200 euro**.

Cosa significa

La regola della **carta** non è un formalismo antiquato: il contratto porta a porta si conclude in casa, spesso senza tempo per riflettere e senza possibilità di rileggere nulla, e un documento fisico che resta in mano è la sola prova concreta di che cosa è stato promesso e di quando è stato firmato — da lì decorrono i termini. Il passaggio del comma 3 è quello che protegge dall'abuso più comune. Chi vende porta a porta ha interesse a **cominciare subito**, perché a servizio completamente eseguito il recesso si perde: la legge lo consente, ma solo con una richiesta esplicita del consumatore su supporto durevole **e** con il riconoscimento espresso della perdita del diritto. Due atti distinti e documentati, non una casella già spuntata nel modulo. L'ipotesi dei 200 euro alleggerisce gli adempimenti per il piccolo intervento urgente di riparazione — l'idraulico chiamato per una perdita — dove pretendere l'intero fascicolo informativo prima di intervenire sarebbe irragionevole.

A chi si applica

A chi conclude un contratto fuori dai locali commerciali: a casa, per strada, a una gita promozionale.

Quando si applica

Al momento della conclusione del contratto.

Cosa puoi fare

Pretendere la copia cartacea del contratto e delle informazioni: è dovuta, e senza di essa manca la prova della data da cui decorrono i quattordici giorni.

Cosa devi fare

Prima di far cominciare il lavoro durante i giorni del recesso, capire che così **si può perdere il diritto di ripensarci**: la richiesta va fatta consapevolmente, non firmata di corsa.

Attenzione

La perdita del diritto di recesso richiede richiesta esplicita su supporto durevole **e** riconoscimento espresso: mancando uno dei due, si applicano gli articoli 57, comma 4, e 59. Questa scheda descrive la regola, non valuta un singolo modulo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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