Testo normativo
Art. 129
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
(Conformità dei beni al contratto).
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonchè le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 10 dicembre 2021 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Quando un prodotto è «conforme»: non basta che funzioni
Un prodotto non è a posto solo perché si accende. Deve essere come te l'hanno descritto, avere gli accessori e le istruzioni che di solito ha, essere compatibile con quello che deve, e **durare quanto dura normalmente un prodotto del genere**. E quello che c'è scritto nella pubblicità o sulla confezione conta: se lo promettono, te lo devono.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il venditore fornisce beni che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3. Prevede che, per essere conforme, il bene debba possedere i **requisiti soggettivi**, ove pertinenti: corrispondere a descrizione, tipo, quantità e qualità contrattuali e possedere funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto; essere idoneo all'utilizzo particolare voluto dal consumatore, portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto e da questi accettato; essere fornito con tutti gli accessori e le istruzioni, anche di installazione, previsti dal contratto; ed essere fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto. Stabilisce inoltre che il bene debba possedere i **requisiti oggettivi**, ove pertinenti: essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; possedere la qualità e corrispondere al campione o modello messo a disposizione prima della conclusione del contratto; essere consegnato con gli accessori, l'imballaggio e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi; e possedere la quantità, le qualità e le altre caratteristiche, **anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza**, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e **delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o per suo conto, o da altre persone nei precedenti passaggi della catena commerciale, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta**.
Cosa significa
È il cuore della garanzia legale, ed è più ampio di quanto si creda: il difetto di conformità non è solo il guasto. La legge costruisce due gruppi di requisiti che devono coesistere. I **soggettivi** vengono dal contratto: quello che è stato promesso, descritto, mostrato. I **oggettivi** vengono da fuori: quello che un bene di quel tipo normalmente ha e che una persona ragionevole si aspetta. Un prodotto può funzionare perfettamente ed essere ugualmente non conforme, perché manca un accessorio che di solito c'è, perché non è compatibile con quello che dovrebbe, o perché dura molto meno di quanto un bene simile duri normalmente — la **durabilità** è nominata espressamente fra i requisiti, e questo è uno dei punti più utili della riforma del 2021. Il secondo punto forte è la lettera d) del comma 3: **la pubblicità e l'etichetta entrano nel contratto**. Se la confezione dichiara una prestazione, quella prestazione è dovuta, e vale anche quando l'affermazione viene dal produttore e non dal negoziante. Ed è utile ricordare la lettera b) del comma 2: se al momento dell'acquisto si è spiegato al venditore l'uso particolare che se ne vuole fare e lui ha accettato, quell'uso diventa parte della conformità.
A chi si applica
A chi ha acquistato un bene come consumatore da un venditore professionale.
Quando si applica
Al momento della consegna del bene, con la responsabilità del venditore che dura due anni secondo l'articolo 133.
Cosa puoi fare
Conservare **la pubblicità, la scheda prodotto, l'etichetta e le schermate dell'annuncio**: entrano nella valutazione della conformità e sono la prova di che cosa era stato promesso.
Cosa devi fare
Se serve un uso particolare — un elettrodomestico che deve stare in uno spazio preciso, un prodotto che deve essere compatibile con un altro — **dirlo al venditore prima di comprare** e possibilmente per iscritto: è la condizione perché quell'uso rientri nella conformità.
Attenzione
La conformità si valuta caso per caso e la scheda descrive i criteri, non stabilisce se un singolo prodotto sia conforme. La disciplina è quella risultante dalla riforma del 2021, applicabile ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.