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CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Far riparare o sostituire ciò che hai comprato difettoso»

Testo normativo

Art. 128

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonchè quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;

b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;

d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) bene:

1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");

3) gli animali vivi;

f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

g) servizio digitale:

1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software;

i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;

m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali;

q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all'asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:

a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;

b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l'inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

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Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Che cosa copre la garanzia legale, e che non è la garanzia del produttore

In parole semplici

Quando compri qualcosa da un negozio o da un sito hai due anni di garanzia per legge, e a doverti rispondere è **chi te l'ha venduto**, non chi l'ha fabbricato. La garanzia del produttore è una cosa in più, non al posto di questa. Vale anche per l'usato comprato da un professionista, per i mobili su misura e per gli oggetti che funzionano con un software.

Cosa dice

L'articolo delimita il capo sulla vendita di beni ai consumatori e ne definisce i termini. Stabilisce che il capo disciplina la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali, e che **ai contratti di vendita sono equiparati permuta, somministrazione, appalto, contratto d'opera e ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre**. Definisce fra l'altro il **consumatore** come persona fisica ai sensi dell'articolo 3, il **venditore** come chi agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, compreso il fornitore di piattaforme quando è controparte contrattuale, e il **bene** come qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica confezionati in volume o quantità determinata, i **beni con elementi digitali** e **gli animali vivi**. Definisce inoltre durabilità, funzionalità, compatibilità, interoperabilità, supporto durevole, **garanzia convenzionale** e «senza spese». Stabilisce che il capo **non si applica** ai contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, al supporto materiale che funge solo da vettore del contenuto digitale, e ai beni oggetto di vendita forzata o venduti dalle autorità giudiziarie; e che **si applica alla vendita di beni usati**, tenuto conto del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale.

Cosa significa

È l'articolo che dice a chi e a che cosa serve tutto il resto del capo, e comincia col chiarire un equivoco molto diffuso. La **garanzia legale di conformità** non è la garanzia del produttore: nasce dalla legge, dura due anni, e **il soggetto obbligato è il venditore** — il negozio o il sito dove si è comprato — non la casa costruttrice. La garanzia del produttore esiste, è la «garanzia convenzionale» definita alla lettera n), ma è **in aggiunta** e non sostituisce nulla. Tre estensioni meritano di essere conosciute. **I contratti equiparati:** non solo la compravendita, ma anche l'appalto e il contratto d'opera, cioè il mobile su misura, gli infissi, la cucina fatta su progetto. **I beni con elementi digitali:** l'elettrodomestico connesso, l'auto con il navigatore, lo smartwatch — il software che li fa funzionare rientra nella conformità del bene. **I beni usati:** la garanzia c'è anche sull'usato comprato da un professionista, ridotta in proporzione all'uso già fatto ma non azzerabile; l'unico limite è che non copre i difetti derivanti dall'uso normale della cosa. E gli animali vivi sono espressamente «beni» ai fini di questo capo, il che significa che chi acquista da un allevamento professionale ha gli stessi rimedi.

A chi si applica

A chi compra un bene come persona fisica per scopi estranei alla propria attività, da un venditore che agisce nell'esercizio di un'impresa o di una professione.

Quando si applica

Ai contratti di vendita e a quelli equiparati conclusi fra consumatore e venditore.

Quando non si applica

Non si applica fra due privati né quando l'acquirente compra per la propria attività professionale. Non si applica ai contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, che hanno una disciplina propria dall'articolo 135-octies, né ai beni venduti dalle autorità giudiziarie.

Cosa puoi fare

Rivolgersi al **venditore**, non al produttore: è lui il soggetto obbligato. Se il negozio rimanda all'assistenza della casa costruttrice, la garanzia legale resta comunque la sua.

Attenzione

La disciplina qui descritta è quella risultante dalla riforma del 2021, applicabile ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022. Per gli acquisti anteriori valgono le norme previgenti, consultabili con la navigazione per data.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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