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DirittoTorna a «Non essere licenziato senza motivo e senza procedura»

Testo normativo

(Collocamento)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 11 giugno 1970 al 30 gennaio 2003. Vai al testo vigente oggi.

La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione e' presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresi' essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento e' provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dello Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 al 30 gennaio 2003
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2002: il collocamento

In parole semplici

Cancellato nel 2002: riguardava il vecchio sistema del collocamento pubblico, superato dai servizi per l'impiego. Lo teniamo visibile perché lo puoi trovare citato in documenti vecchi.

Cosa dice

Il testo di questo articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Nel testo vigente la posizione resta nell'articolato, priva di disposizioni.

Cosa significa

L'articolo faceva parte della disciplina del collocamento obbligatorio e della chiamata numerica: fino agli anni Novanta l'assunzione passava in larga parte dagli uffici di collocamento pubblici, e lo Statuto dettava regole di trasparenza su quel meccanismo. La riforma del collocamento, culminata nel decreto del 2002, ha superato quel sistema sostituendolo con i servizi per l'impiego e con l'assunzione diretta. L'abrogazione racconta quindi un cambiamento di modello, non un arretramento di tutele. Resta visibile perché un rinvio a questo articolo in un documento anteriore al 2002 deve poter essere capito.

A chi si applica

A chiunque incontri un rinvio a questo articolo in documenti anteriori al 2002.

Quando si applica

Fino all'abrogazione disposta dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Attenzione

Questa scheda non riproduce il testo abrogato. La disciplina attuale dei servizi per l'impiego sta in altre norme, che questo sito non ha ancora in archivio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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