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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 3 maggio 1974 al 25 gennaio 1986. Vai al testo vigente oggi.

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. 1

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
3 maggio 1974 al 25 gennaio 1986
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Consiglieri e assessori: permessi per andare alle sedute

In parole semplici

Se sei consigliere comunale o provinciale puoi assentarti dal lavoro per le sedute **senza perdere lo stipendio**. Sindaci e assessori hanno anche almeno trenta ore al mese di permesso non pagato. Devi comunicarlo e conservare le attestazioni di presenza.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i lavoratori eletti alla carica di **consigliere comunale o provinciale** che non chiedano l'aspettativa sono, a loro richiesta, **autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione**. Prevede che i lavoratori eletti alla carica di **sindaco o assessore comunale**, ovvero di presidente di giunta provinciale o assessore provinciale, abbiano diritto **anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili**.

Cosa significa

È il complemento pratico dell'articolo 31: non tutti gli amministratori locali lasciano il lavoro, anzi la maggioranza continua a lavorare e amministra nei ritagli. Questo articolo rende possibile quel doppio ruolo. Due regimi distinti. Per i **consiglieri**: assenza retribuita per il tempo strettamente necessario al mandato — le sedute del consiglio e delle commissioni — quindi senza perdita di stipendio. Per **sindaci e assessori**, che hanno una funzione esecutiva e continuativa: gli stessi permessi retribuiti e **in più** almeno trenta ore mensili non retribuite. La formula «tempo strettamente necessario» è il limite: copre la partecipazione agli organi, non ogni attività politica. Va aggiunto che la materia degli amministratori locali è oggi disciplinata anche dal testo unico degli enti locali, che contiene previsioni più dettagliate e in parte più favorevoli: questo sito non lo ha ancora in archivio.

A chi si applica

Ai lavoratori eletti consiglieri comunali o provinciali, sindaci, assessori comunali, presidenti di giunta provinciale e assessori provinciali.

Quando si applica

Per tutta la durata del mandato.

Cosa puoi fare

Comunicare per iscritto al datore l'elezione e le date delle sedute, chiedendo l'autorizzazione ad assentarsi. Conservare le attestazioni di presenza rilasciate dall'ente: sono la giustificazione dell'assenza.

Termini

Almeno trenta ore mensili di permessi non retribuiti per sindaci e assessori, in aggiunta alle assenze retribuite.

Attenzione

Per il quadro completo dei permessi degli amministratori locali il riferimento oggi è il testo unico degli enti locali, che integra questo articolo. Qui trovi il principio, non tutte le previsioni applicabili.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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