Testo normativo
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa. 1
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 3 maggio 1974 al 4 settembre 1979
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Aspettativa per chi è eletto in Parlamento, in Regione o ha una carica sindacale
Se vieni eletto in Parlamento, in Regione o in un altro incarico pubblico — o hai una carica sindacale provinciale o nazionale — puoi chiedere l'aspettativa e il posto ti resta. Non è pagata. E ricordati di chiedere che quel periodo valga per la pensione: non succede da solo.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee regionali, ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono **a richiesta** essere collocati in **aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato**. Prevede che la stessa disposizione si applichi ai lavoratori chiamati a ricoprire **cariche sindacali provinciali e nazionali**. Stabilisce che i periodi di aspettativa siano considerati utili, **a richiesta dell'interessato**, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della prestazione previdenziale, secondo quanto l'articolo indica.
Cosa significa
È la norma che rende materialmente possibile a un lavoratore dipendente di accettare una carica pubblica elettiva senza perdere il posto. Senza di essa, candidarsi sarebbe una scelta praticabile soprattutto da chi non ha un lavoro subordinato da difendere — professionisti, imprenditori, pensionati — con un effetto di selezione sociale della rappresentanza che la Costituzione non vuole. L'aspettativa è **non retribuita**, quindi un costo resta, ma il posto è conservato. Il terzo comma è la parte che spesso si trascura ed è decisiva sul lungo periodo: i periodi di aspettativa sono utili ai fini previdenziali **a richiesta dell'interessato**. Va chiesto: non è automatico, e chi non lo fa si ritrova un buco nell'estratto conto contributivo anni dopo.
A chi si applica
Ai lavoratori eletti a funzioni pubbliche elettive e a quelli chiamati a cariche sindacali provinciali e nazionali.
Quando si applica
Per tutta la durata del mandato o dell'incarico.
Cosa puoi fare
Presentare la richiesta di aspettativa per iscritto e, contestualmente, la richiesta perché i periodi siano considerati utili ai fini previdenziali: sono due domande distinte.
Cosa devi fare
Controllare l'estratto conto contributivo negli anni successivi per verificare che i periodi risultino accreditati come richiesto.
Attenzione
L'aspettativa è non retribuita: comporta la sospensione della retribuzione per tutta la durata del mandato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.