Testo normativo
(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo' essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
I rappresentanti sindacali non si trasferiscono senza il nulla osta
Chi ha una carica sindacale in azienda — e anche chi si è solo candidato — non può essere trasferito senza il consenso del suo sindacato. E la protezione dura fino a un anno dopo la fine dell'incarico.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il trasferimento dall'unità produttiva dei **dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali**, dei **candidati** e dei **membri di commissione interna** può essere disposto **solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza**. Prevede che questa tutela, insieme ad alcune previsioni dell'articolo 18, si applichi fino alla fine del terzo mese successivo a quello dell'elezione della commissione interna per i candidati, e **fino alla fine dell'anno successivo a quello di cessazione dell'incarico** per tutti gli altri.
Cosa significa
Il trasferimento è storicamente il modo più elegante di neutralizzare un rappresentante sindacale: nessuna sanzione, nessun licenziamento, semplicemente non è più dove serviva. Lo Statuto lo blocca alla radice richiedendo il consenso preventivo del sindacato di appartenenza — un requisito insolitamente forte, perché sottrae al datore una decisione che di regola gli spetta. Due estensioni meritano attenzione. La tutela copre anche i **candidati**, cioè chi si è esposto senza essere stato eletto, che è il momento di massima vulnerabilità. E si prolunga **per tutto l'anno successivo alla fine dell'incarico**, perché altrimenti basterebbe attendere la scadenza del mandato.
A chi si applica
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, ai candidati e ai membri di commissione interna.
Quando si applica
Durante il mandato e nei periodi di prolungamento indicati.
Cosa puoi fare
Un trasferimento disposto senza il nulla osta è adottato in violazione di questo articolo: va contestato per iscritto subito, informando l'associazione sindacale di appartenenza, che è il soggetto il cui consenso mancava.
Attenzione
La tutela riguarda il trasferimento da un'unità produttiva a un'altra, non ogni modifica organizzativa interna. E riguarda i titolari delle cariche indicate, non ogni iscritto al sindacato.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.