Testo normativo
(Referendum)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unita' produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalita' per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il referendum fra i lavoratori si fa in azienda
I lavoratori possono votare in azienda su questioni sindacali, fuori dall'orario di lavoro, e l'azienda deve permetterlo. Votano tutti, anche chi non è iscritto a nessun sindacato.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il datore di lavoro **deve consentire** nell'ambito aziendale lo svolgimento, **fuori dell'orario di lavoro**, di referendum sia generali sia per categoria su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da **tutte** le rappresentanze sindacali aziendali, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori dell'unità produttiva e della categoria interessata. Prevede che ulteriori modalità possano essere stabilite dai contratti collettivi, anche aziendali.
Cosa significa
È lo strumento con cui una decisione sindacale può essere sottoposta a tutti i lavoratori invece che decisa dalle sole rappresentanze — tipicamente l'approvazione di un accordo aziendale. Due condizioni ne definiscono il carattere. Va indetto da **tutte** le rappresentanze aziendali insieme: non è uno strumento che una sigla può usare contro le altre, ed è una scelta che ne fa un atto della collettività dei lavoratori e non di una parte. E si svolge **fuori dell'orario di lavoro**, a differenza dell'assemblea: il datore deve consentirlo, non retribuirlo. Il diritto di partecipare spetta a **tutti** i lavoratori interessati, iscritti e non iscritti: è il punto in cui lo Statuto tratta la comunità dei lavoratori come un corpo unico.
A chi si applica
A tutti i lavoratori dell'unità produttiva o della categoria interessata.
Quando si applica
Fuori dall'orario di lavoro.
Cosa puoi fare
Partecipare al referendum è un diritto anche per chi non è iscritto ad alcun sindacato. Se lo svolgimento viene ostacolato, lo strumento è il procedimento per condotta antisindacale dell'articolo 28.
Attenzione
Il referendum deve essere indetto da tutte le rappresentanze aziendali: un'iniziativa di una sola sigla non rientra in questo articolo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.